Adempimenti

Richiamo alle armi in Croce Rossa Italiana: le istruzioni Inps

di Luca Vichi

L'Inps, con la circolare 5 febbraio 2021, n. 13, interviene in materia di richiamo alle armi presso la Croce Rossa Italiana precisando come tale associazione sia esclusa dal novero delle Forze Armate e, pertanto, per i lavoratori dipendenti, richiamati alle armi presso la suddetta associazione, non sia prevista l'indennità di cui alla legge n. 653/1940.
L'Istituto giunge a tale conclusione analizzando norme di legge e alcune sentenze della Corte costituzionale. Più precisamente:
– l'articolo 1 della legge n. 653/1940 dispone il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità per i lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai, che, per qualunque esigenza nelle Forze Armate, vengono richiamati alle armi. Tale beneficio è stato poi esteso a tutti i lavoratori pubblici e privati dalla legge n. 370/1955 (poi sostituito dal Dlgs n. 66/2010);
– il Dlgs n. 178/2012 ha stabilito che l'Associazione Croce Rossa italiana è persona giuridica di diritto privato, il Corpo militare della Cri e il Corpo delle Infermiere volontarie della Cri sono ausiliari delle Forze Armate e i loro appartenenti sono soci dell'Associazione, il richiamo del personale del Corpo Militare volontario è disposto senza assegni e il Corpo Militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo iscritto in un ruolo unico;
– il Dlgs n. 66/2010 precisa che il Corpo Militare della Cri è un corpo speciale volontario ausiliario delle Forze Armate, confermando la non appartenenza dello stesso alle Forze Armate;
– il Dlgs n. 195/1995 e la legge n. 183/2010 ribadiscono l'esclusione della Cri dalle forze di polizia;
– la Corte costituzionale ha affermato, con ordinanza n. 273/1999, che il Corpo militare della Cri non fa parte integrante delle Forze Armate e il personale della Croce Rossa Italiana non appartiene alle Forze Armate o alle Forze di Polizia dello Stato;
– la Corte costituzionale, con sentenza n. 79/2019, ha evidenziato che la Croce Rossa, quale associazione privata, opera come movimento volontario di soccorso, alla stregua di una Onlus ed è destinataria di una peculiare disciplina per quanto riguarda il Corpo militare ausiliario delle Forze Armate, che distingue, da un lato, il Corpo militare volontario e, dall'altro, il preesistente Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa, caratterizzati entrambi dalla presenza di personale esclusivamente volontario, sottratto ai codici penali e alle disposizioni in materia militare, fatta eccezione per la categoria del congedo.

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