Adempimenti

Due mesi in più per pagare la contribuzione volontaria nel 2020

di Silvano Imbriaci

All'interno delle numerose disposizioni normative volte ad ammortizzare le scadenze nel pagamento di prestazioni fiscali e previdenziali per effetto dell'emergenza pandemica deve essere ricordata l'indicazione contenuta nell'articolo 13-undecies del Dl 137/2020.

La norma è stata aggiunta in sede di conversione del decreto e consente di ritenere comunque validi, in via del tutto eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del Dlgs 184/1997, i versamenti dei contributi volontari all'Inps dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. Si tratta di un'attenzione finale che il legislatore dedica a una forma di contribuzione (quella volontaria) che costituisce comunque un onere a carico del cittadino, indipendentemente dal fatto che tale onere sia frutto di una sua libera scelta.

La contribuzione volontaria riguarda, infatti, il lavoratore che intende perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione per raggiungere il diritto a pensione (attualmente per il trattamento di vecchiaia occorrono 20 anni di contributi e un'età anagrafica di 67 anni; per la pensione anticipata, è richiesta la maturazione di almeno 42 anni e 10 mesi di contributi, o 41 anni e 10 mesi alle donne, a prescindere dall'età anagrafica) e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi.

Secondo le regole generali (articolo 8 del Dlgs 184/1997), il versamento della contribuzione volontaria deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato. In particolare, la contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data. Dal momento che i termini sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi (salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento), il legislatore ha sentito l'esigenza di consentire una maggiore comodità di pagamento delle rate in scadenza.

L'Inps, con la circolare 34/2021, precisa dunque che, in via del tutto eccezionale, in caso di pagamento tardivo rispetto ai termini decadenziali, indicati nell'articolo 8 citato, della contribuzione volontaria dovuta a copertura del periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sarà validato il relativo versamento, purché effettuato entro i due mesi successivi rispetto alla scadenza naturale e comunque non oltre il 28 febbraio 2021 (non sembra dunque che cambi nulla per la scadenza dell'ultimo trimestre al 31 marzo 2021). Tutti coloro che abbiano versato la contribuzione volontaria in ritardo di due mesi rispetto alla scadenza originaria vedranno comunque accreditarsi le somme versate. La norma riguarda la generalità dei lavoratori che possono essere autorizzati al versamento della contribuzione volontaria, compresi i pensionati titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta, i liberi professionisti senza cassa, i lavoratori subordinati e quelli iscritti a Fondi speciali di previdenza.

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