Adempimenti

Dati da inviare alla sezione nel Registro delle imprese

immagine non disponibile

di Laura Ambrosi

Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese al cui interno devono essere indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. La sezione si alimenta attraverso una comunicazione obbligatoria da parte degli interessati.

Le modalità attuative relative alle comunicazioni ai dati e alle informazioni da fornire sono disciplinate dal decreto del Mef stoppato dal Consiglio di Stato. Il provvedimento prevede che gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica:

1) acquisiti dati e informazioni relativi alla propria titolarità effettiva, li comunichino al Registro imprese, attraverso la comunicazione unica d’impresa, per l’iscrizione e conservazione nella sezione del registro;

2) provvedano a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Analoghi adempimenti incombono:

- sui fondatori ove in vita ovvero su coloro che hanno rappresentanza e amministrazione delle persone giuridiche private;

- sul fiduciario di trust e istituti giuridici affini tenuti all’iscrizione nella sezione speciale, dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust o dell’istituto giuridico affine, e sulle relative variazioni.

Le imprese di nuova costituzione provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Nel frattempo il 22 marzo è entrato in vigore il sistema Ue Boris per consentire l’interconnessione dei registri nazionali dei titolari effettivi. In questo database confluiscono il numero di iscrizione nel registro nazionale e comunque un identificativo che consenta agli utenti di ricercare società, altri soggetti giuridici, trust o istituti affini utilizzando il numero d’iscrizione nazionale e il numero di registrazione dell’ente, se diverso dal numero d’iscrizione nel Paese. Viene concessa una deroga di cinque anni agli Stati per l’inserimento di una numerazione che identifichi trust o soggetti affini che non hanno un numero d’iscrizione nazionale.

L’alimentazione di Boris (per società e per i trust) avverrà mediante le seguenti informazioni minime obbligatorie:

- nominativo,

- data di nascita,

- cittadinanza,

- Paese di residenza del titolare effettivo,

- natura e entità del beneficiario.

Tali notizie potranno essere implementate con dati aggiuntivi (informazioni di contatto) conformemente alle normative nazionali in materia di privacy, e con ulteriori informazioni nel rispetto degli ordinamenti del singolo Paesi interessati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©