Adempimenti

Brexit, le certificazioni A1 restano valide

di Antonio Carlo Scacco

Con la circolare 71/2021, l'Inps illustra le ricadute in tema di assicurazione per i lavoratori distaccati a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, affermando che i certificati A1 continueranno a essere utilizzati nel periodo transitorio.

La problematica è sorta a seguito della entrata in vigore, dallo scorso 1° gennaio, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Ue e il Regno Unito a seguito della uscita di quest'ultimo dalla Ue (Brexit), da sottoporre alla approvazione del Parlamento europeo e della adozione formale da parte del Consiglio dell'Ue, prima della definitiva entrata in vigore. In via generale, a partire dalla fine del periodo di transizione, ossia dal 1° gennaio 2021 in poi, le regole del mercato interno dell'Unione non sono più applicabili e di conseguenza viene meno la libera circolazione delle persone e la libertà di fornire servizi tra la Ue e il Regno Unito, con possibili effetti negativi sulle aziende e i dipendenti che basano la loro attività su una cooperazione intensiva.

Nell'accordo, tuttavia, è stato inserito un ampio protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (articoli SSC.1 e seguenti), con l'obiettivo di garantire i diritti individuali delle parti contraenti anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo Comprov.16 (diritti delle parti). La sicurezza sociale, infatti, è uno dei tre settori (gli altri sono il trasporto aereo e la cooperazione amministrativa nel settore delle dogane e dell'Iva) per i quali gli Stati membri possono di stipulare disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito concernenti questioni specifiche.

L'accordo garantisce il coordinamento delle prestazioni di sicurezza sociale in modo tale che alla persona, in un dato periodo, si applichi un solo complesso di norme (articolo SSC.10). Lo scopo è evidente. Si tende in tal modo a evitare il rischio che il soggetto interessato sia costretto a pagare due volte i contributi di sicurezza sociale o che, in un dato momento, non sia tutelato da alcuna normativa e sia pertanto lasciato privo di protezione sociale. Rispetto alle regole contenute nel regolamento 883/2004/Ce sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, tuttavia, vi sono alcune differenze di fondamentale importanza. Ad esempio sono ricomprese la maggior parte delle prestazioni contemplate dal citato regolamento (malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, disoccupazione, indennità di maternità), ma sono omesse altre quali le prestazioni familiari, l'assistenza di lungo periodo, le prestazioni speciali a carattere non contributivo e i servizi per la procreazione assistita.

In merito alla questione dei lavoratori distaccati, oggetto della circolare Inps, è opportuno notare che, precedentemente alla Brexit, per tali soggetti veniva rilasciato lo specifico modello A1 da parte dell'istituto di previdenza (in tal modo veniva assicurata la deroga alla lex loci laboris e poteva essere applicata la legislazione italiana in luogo di quella vigente nel Regno Unito). Con la Brexit tale possibilità sarebbe necessariamente venuta a cessare ma il protocollo ha previsto una misura transitoria, in deroga alle disposizioni generali.

Più in particolare, tra gli Stati membri che hanno comunicato all'Unione la propria intenzione di derogare all'articolo SSC.10 e il Regno Unito, le norme applicabili sono le seguenti (molto simili a quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento Ce 883/2004): il lavoratore distaccato rimane soggetto alla legislazione dello Stato nel quale svolge abitualmente la propria attività a condizione che:
a) la durata di tale attività lavorativa non sia superiore a 24 mesi e tale persona non sia inviata in sostituzione di un altro lavoratore distaccato;
b) la persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in uno Stato e che si rechi a svolgere un'attività affine in un altro Stato rimane soggetta alla legislazione del primo Stato purché la durata prevedibile di tale attività non superi 24 mesi.

L'accordo non prevede la possibilità di aumentare tale periodo (come è invece previsto dall'articolo 16 del regolamento 883/2004, nell'interesse di talune persone o categorie di persone), salva la possibilità di accordi bilaterali.

Tali disposizioni, tuttavia, si applicavano solo agli Stati che, entro il 31 dicembre 2020, avessero effettuato la detached workers exception , ossia la notifica di deroga (Paesi in Categoria A). Agli Stati membri che figuravano nella categoria C alla data di entrata in vigore dell'accordo (1° gennaio 2021), ossia non avessero effettuato comunicazioni, si applicavano le norme di cui sopra per un mese dopo la data di entrata in vigore.

La circolare dell’Inps ci informa opportunamente che il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in qualità di autorità competente, si è espresso nel senso dell'interesse dell'Italia a essere inclusa nell'elenco degli Stati appartenenti alla categoria A.

La situazione attuale, pertanto, è la seguente. Le situazioni di distacco precedenti al 1° gennaio 2021 ma oggetto di certificazioni A1 emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020, confermano la loro validità (si veda in proposito il messaggio Inps 4805/2020). I distacchi in oggetto sono considerati ai fini del computo del periodo massimo di distacco ininterrotto (24 mesi, ricomprendendo anche i periodi ante 2021). È peraltro opportuno notare come il protocollo non preveda, differentemente da quanto previsto dalla previgente normativa comunitaria, la possibilità di prolungare la durata massima di 24 mesi del distacco, né di stipulare accordi in deroga.

Infine i documenti portatili A1 continueranno, almeno fino alla conclusione del periodo transitorio la cui data finale sarà concordata dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, a essere correntemente utilizzati per le certificazioni sulla legislazione applicabile.

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