Adempimenti

Tempi di viaggio valorizzabili come orario di lavoro

di B.Mas.

L’uso da parte dei dipendenti di sistemi di trasporto condiviso potrebbe essere incentivato attraverso la previsione di apposite misure premiali, in forma monetaria o in natura.

Proprio su questo tema l’agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 461/2019, in base al principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente ex articolo 51 del Tuir, ha confermato la generale imponibilità fiscale dei premi in oggetto, salvo siano riconosciuti sotto la forma di quei flexible benefits che ai sensi del comma 2 non concorrono a formare il reddito.

Un altro profilo meritevole di essere approfondito per far decollare la mobilità sostenibile “aziendale” riguarda l’orario di lavoro, che i datori potrebbero utilizzare quale misura premiale.

Ai sensi del Dlgs n. 66/2003, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro dall’abitazione non è considerato orario di lavoro, in quanto il dipendente non è al lavoro, né a disposizione, né nello svolgimento della propria attività. Considerato l’impatto sociale della sostenibilità ambientale, non è da escludere un intervento del ministero del Lavoro sul tema, funzionale a rinvenire elementi di “funzionalità alla prestazione” per considerare il tempo di viaggio come orario di lavoro.

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