Adempimenti

Interinali, sotto la lente la prevalenza dei distacchi

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

L'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 881/2004 non nega la possibilità di differenti condizioni previdenziali tra i vari Stati membri Ue, con conseguente differenze di “costo” previdenziale dei lavoratori, ma la libertà di stabilimento impedisce di approfittare di distorsioni patologiche del sistema e di dinamiche di vero e proprio “dumping”, inteso come pressione al ribasso fra i sistemi sociali di Paesi diversi e generalizzata riduzione del livello di tutela.
Riportandosi a tale principio, contenuto della sentenza della Corte di giustizia Ue del 3 giugno 2021 nella causa C-784/19 (si veda il Sole 24 Ore del 4 giugno scorso), l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera prot. n. 936 di ieri nel divulgare ai propri uffici territoriali tale decisione, ha rimarcato la necessità di verificare, nell'ambito dell'attività ispettiva e ai fini della genuinità del distacco, che l'attività svolta nel Paese di stabilimento dall'impresa distaccante non consista nella mera amministrazione o gestione interna.
Pertanto, integrando quanto già disposto con la precedente nota prot. n. 622 del 1° agosto 2019, con la lettera in esame è stato aggiunto che in virtù della sentenza, in relazione alle prestazioni transnazionali di somministrazione, oltre a porre l'attenzione sui dati di fatturazione concernenti la specifica attività interinale - non avendo riguardo, invece, alla fatturazione concernente le eventuali ulteriori attività produttive riconducibili all'oggetto sociale ed esercitate dall'impresa – d'ora in poi l'acquisizione dei dati di fatturato dovrà riguardare in modo specifico la messa a disposizione dei lavoratori nei confronti delle imprese utilizzatrici stabilite nel medesimo Stato membro di stabilimento dell'impresa interinale.
Tali dati, a loro volta, dovranno essere rapportati al fatturato complessivo conseguito, comprensivo anche del ricavato derivante dalle operazioni transnazionali di somministrazione.
Ne consegue, pertanto, che anche in presenza di una attività di selezione e reclutamento del personale effettuata nel Paese di stabilimento, l'assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale presso Stati membri diversi comporta la contestazione della genuinità del distacco con le conseguenze sanzionatorie di cui al Dlgs n. 136/2016 e l'avvio, da parte dell'Inps, delle procedure di contestazione dei certificati A1 (attestazione applicazione legislazione locale) eventualmente rilasciati dallo Stato membro di stabilimento. Da ciò consegue anche, nei confronti dei lavoratori interessati, il disconoscimento del singolo anomalo distacco.

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