Adempimenti

Mensa aziendale con voci tariffarie Inail specifiche

di Antonio Carlo Scacco

Le mense aziendali sono strutture che normalmente si avvalgono di personale specialistico riconducibile alle professioni enogastronomiche e di accoglienza. Non rientrano, pertanto, nella nozione di operazioni complementari o sussidiarie e devono essere classificate, ai fini assicurativi, in voci specifiche (0200 industria, 0211 artigianato, 0210 terziario, 0200 altre attività).

È una delle precisazioni contenute nella nota operativa Inail del 15 giugno. In base alle vigenti modalità applicative, le tariffe dei premi sono ordinate in dieci grandi gruppi a loro volta articolati in sottogruppi e voci. La lavorazione principale identifica il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto descritto dalla tariffa medesima, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dallo stesso datore e in connessione operativa con la attività principale.

È complementare l’operazione che costituisce un complemento dell'attività o lavorazione principale, indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest'ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa (si pensi alla manutenzione di uno specifico macchinario). È definibile sussidiaria l’operazione eseguita in proprio dagli esercenti di aziende e legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell'azienda, ma a quest'ultimo non indispensabile (ad esempio la produzione di contenitori dei prodotti anche a fini di imballaggio).

Utilizzando i criteri di cui sopra, nella nota operativa citata l'istituto assicuratore offre utili indicazioni per la collocazione tariffaria di alcune specifiche lavorazioni. Ad esempio le infermerie aziendali sono strutture dedicate alla prevenzione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione di eventuali emergenze sanitarie, le cui prestazioni sono di regola rese nell'ambito di presidi medici localizzati ed utilizzando personale specialistico. Non possono, pertanto, essere considerate operazioni complementari e sussidiarie alla lavorazione principale e devono essere classificate in specifiche voci di tariffa. L'attività di pulizia dei locali aziendali e la attività di supporto alle attività aziendali con mansioni di fattorino, autista, portierato eccetera rientrano normalmente nella classificazione tariffaria della attività principale, sempre se condotte dallo stesso datore. Tuttavia, se l'impresa svolge attività amministrativa d'ufficio classificabile alla voce 0722, le attività di cui sopra andranno inquadrate in distinte gestioni tariffarie.

Un caso a parte è costituito dalla attività di trasporto delle merci aziendali, ossia di quelle operazioni svolte nell'ambito delle attività dell’impresa e a supporto di queste per l'approvvigionamento delle merci, per il rifornimento e la consegna ai clienti (esclusa la consegna presso il domicilio del cliente finale che non rileva ai fini classificativi). Tale attività rientrano nella lavorazione principale (si pensi al servizio di consegna ai clienti di gelati effettuato con proprio personale da un'impresa di produzione di gelati della gestione industria). Tuttavia, mentre l'attività di trasporto è espressamente contemplata nel gruppo della gestione terziario, nella voce 9300 (magazzini, custodia e simili) l'attività di trasporto è espressamente esclusa. Ne segue che, se un datore di lavoro esercita contestualmente l'attività di trasporto delle merci e quella di magazzinaggio, si configura un'attività complessa, articolata nelle operazioni di trasporto da classificare alle voci del gruppo 9100 e nell'attività dei magazzini da classificare al gruppo 9300.

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