Adempimenti

Restituibili al sostituto d’imposta somme al netto di qualunque ritenuta

di Barbara Massara

Con la circolare 8/2021 pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate spiega come applicare la nuova modalità di restituzione delle somme tassate in anni precedenti, rese al sostituto d’imposta al netto delle ritenute all’epoca subite. La novità è stata introdotta dall’articolo 150 del Dl 34/2020, inserendo il comma 2-bis nell’articolo 10 del Tuir.

Il primo importate chiarimento è che tale modalità si aggiunge a quella fino a oggi applicata prevista dal comma 1, lettera d-bis, dell’articolo 10 del Tuir, in base alla quale il recupero delle imposte subite avviene considerando la somma restituita come un onere deducibile, che in quanto tale abbatte il reddito dell’anno di restituzione ovvero quello degli anni successivi in caso di incapienza del primo (ferma restando l’alternativa modalità di richiedere il rimborso secondo il Dm del 5 aprile 2016).

L’altra importante precisazione è che la restituzione al netto può riguardare il reddito in origine assoggettato a qualsiasi tipologia di ritenuta di lavoro dipendente o autonomo (alla fonte, a titolo d’imposta, imposta sostitutiva), incluse le ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef. In caso di restituzione parziale della somma erogata, anche le ritenute fiscali da sottrarre dovranno essere imputate in modo proporzionale.

L’Agenzia si sofferma poi sul meccanismo di calcolo e recupero del credito d’imposta quale disciplinato dal comma 2 dell’articolo 150 del Dl Rilancio, secondo cui al sostituto d’imposta che riceve le somme al netto delle ritenute, a fronte delle imposte trattenute e versate all’epoca, spetta un credito d’imposta forfettariamente determinato in misura pari al 30% degli importi effettivamente restituiti. L’amministrazione conferma quanto scritto nelle istruzioni della Cu 2021 e cioè che il diritto alla fruizione del credito sorge «quando non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione», cioè in presenza di sentenza passata in giudicato o di accordo raggiunto tra le parti e quindi a prescindere dall’effettiva restituzione nonché dall’eventuale rateizzazione. In caso di effettiva restituzione, il credito sarà utilizzabile dal sostituto nel periodo d’imposta in cui la restituzione è avvenuta.

Come avevamo intuito dalle istruzioni del 770/2021, l’Agenzia ha confermato che il recupero del credito avviene all’interno della dichiarazione del sostituto d’imposta, evidenziandolo nel quadro dei crediti SX (rigo SX1- colonna 5), previa esposizione nella Cu.

Il nuovo meccanismo del credito d’imposta, sebbene in vigore dal 19 maggio 2020, può essere applicato anche a fronte di sentenze o accordi precedenti che prevedano la restituzione al netto, purché le restituzioni siano avvenute dal 1° gennaio 2020.

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