Adempimenti

Il Senato approva con emendamenti il decreto green pass

di Matteo Prioschi

Approvato dall’aula del Senato il disegno di legge che converte il decreto legge 127/2021 relativo all’utilizzo del green pass nei luoghi di lavoro. Sulla conversione del Dl il Governo ha posto la fiducia. Ora il provvedimento passa all’esame della Camera, ma dato che deve essere convertito entro il 20 novembre, non si prospettano modifiche.

Il testo arrivato in Parlamento è stato interamente sostituito con un maxiemendamento che ha recepito quelli approvati nei giorni scorsi dalla commissione Affari costituzionali del Senato. Uno degli ultimi, in ordine di tempo, ha esteso al settore pubblico (dopo quanto già previsto da un analogo emendamento per il privato) la possibilità che i dipendenti consegnino copia della certificazione verde al datore di lavoro e, in tale ipotesi, vengano esentati dai controlli sul possesso del green pass fino a che quest’ultimo è valido.

Le altre novità principali riguardano il fatto che, se la certificazione verde scade durante l'orario di lavoro, il lavoratore può continuare la sua attività fino al termine del turno e non si applica a suo carico la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro qualora, in caso di controllo, si riscontri che il green pass è scaduto dopo l'ora di inizio.

È stato inoltre deciso che ai lavoratori in somministrazione il controllo del green pass deve essere svolto solo dall'azienda utilizzatrice, mentre il somministratore si limita a informare i lavoratori delle disposizioni relative al green pass.

Inoltre è stato prolungato il periodo in cui i datori di lavoro del settore privato, con meno di quindici dipendenti, possono sospendere e sostituire un addetto senza green pass. Attualmente il dipendente senza certificazione è assente ingiustificato e dopo cinque giorni può essere sospeso per la durata del contratto di sostituzione, lungo al massimo dieci giorni e rinnovabile una sola volta, entro il 31 dicembre 2021. Per effetto dell'emendamento approvato, viene precisato che i dieci giorni sono lavorativi e il contratto di sostituzione può essere rinnovato più volte, purché entro la fine dell'anno. Durante la sospensione il dipendente mantiene il diritto al posto e non può subire conseguenze disciplinari.

Per il settore pubblico i datori di lavoro dovranno fornire idonea informativa ai dipendenti e ai sindacati in merito alla predisposizione delle modalità organizzative adottate per la verifica delle certificazioni.

Ai dipendenti del servizio sanitario nazionale, in particolare chi svolge le professioni infermeristiche od ostetrica o quelle sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione viene consentito per un massimo di quattro ore settimanali di svolgere altre prestazioni al di fuori dell’orario di servizio e previa autorizzazione dell’ente o azienda sanitaria di appartenenza. La deroga vale fino alla vigenza dello stato di emergenza Covid-19.

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