Adempimenti

La regolarizzazione dei lavoratori durante l’ispezione non salva dalla sospensione

di Luigi Caiazza

La regolarizzazione, nel corso dell'accesso ispettivo, dei lavoratori occupati irregolarmente, è del tutto ininfluente e pertanto andrà comunque adottato il provvedimento di sospensione regolamentato dall'articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza), come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 146/2021. E' uno dei chiarimenti forniti dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la circolare 3/2021 (si veda anche Il Quotidiano del lavoro di ieri).

Analogo principio va adottato nell'ipotesi in cui il provvedimento di sospensione debba essere adottato su segnalazione di altre amministrazioni e qualora, nelle more dei sette giorni previsti dal comma 3 dell'articolo 14, il datore di lavoro abbia comunque provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori già in posizione di irregolarità.Il provvedimento di sospensione, indipendentemente dal settore di intervento, è attribuito anche all'Ispettorato del lavoro, al pari della Asl, che accerti eventuali illeciti in materia prevenzionistica.

In tale materia l'ispettore del lavoro potrà, dunque, svolgere i dovuti accertamenti adottando i conseguenti provvedimenti di prescrizione “obbligatoria” stabiliti dagli articoli 20 e 21 del Dlgs 758/1994.Le violazioni in materia prevenzione infortuni che comportano il provvedimento ispettivo di sospensione dell'attività sono quelle “tassativamente” riportate nel nuovo allegato I al Testo unico.L'ispettore potrà imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante la prestazione lavorativa.

Ove tali misure, o alcune di esse, non siano codificate, l'ispettore potrà attivare il potere di “disposizione” (articolo 10 del Dpr 520/1955), e applicare le conseguenti sanzioni previste dall'articolo 11 dello stesso Dpr in caso di inottemperanza (arresto fino a un mese o ammenda fino a 413 euro). Sempre avvalendosi di analogo provvedimento di disposizione, questa volta disciplinato dall'articolo 14 del Dlgs 124/2004, l'ispettore potrà ordinare, per esempio, l'allontanamento dell'unico lavoratore trovato in attività ma irregolare.

In caso di accertamento con contestuale presenza di più violazioni che ipotizzano l'adozione dei provvedimenti di sospensione (lavoro irregolare e violazione nelle ipotesi dell'allegato I al Testo unico), l'ispettore adotterà un unico provvedimento di sospensione riguardante «la parte interessata dalle violazioni» Resta fermo che, ai fini del provvedimento di revoca, l'ispettore dovrà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni contestate ed il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.

Condizione per la revoca del provvedimento di sospensione per l'accertata occupazione di lavoratori irregolari è necessaria la regolarizzazione degli stessi anche sotto il profilo dalla salute e sicurezza, quale la sottoposizione o predisposizione alla sorveglianza sanitaria, l'avvenuta o tempestiva predisposizione della formazione e informazione. Nell'ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di sicurezza, il datore di lavoro dovrà aver provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro mediante, per esempio, la puntuale ottemperanza alla prescrizione obbligatoria impartita contestualmente al provvedimento di sospensione.Per fruire della revoca il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva. Essa varia per il lavoro irregolare e per gravi violazioni in materia di sicurezza.Nel primo caso la somma aggiuntiva è di 2.500 se i lavoratori irregolari non sono superiori a cinque, è invece di 5.000 se superano tale limite. Nel secondo caso le somme aggiuntive sono indicate in corrispondenza delle 12 ipotesi di violazioni riportate nel nuovo allegato I.

Nel caso siano state riscontrate più violazioni interessanti le diverse fattispecie che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione, l'importo utile per la revoca è dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie dell'allegato I e/o di quanto sopra indicato per l'impiego di lavoratori irregolari.Sempre in merito alle somme aggiuntive, il nuovo articolo 14 del testo unico prevede (comma 10) che quelle per lavoro irregolare e sicurezza siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Ciò si applica, chiarisce la circolare, anche sulla base della previgente normativa e anche in forza di violazioni diverse da quelle da ultimo accertate.Permane, invece, la possibilità per il datore di lavoro, ferme restando le altre citate condizioni, di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva dovuta ridotta al 20 per cento. L'importo residuo, maggiorato del 5%, dovrà essere versato entro sei mesi.

Unicamente avverso il provvedimento per lavoro irregolare è ammesso ricorso amministrativo all'Ispettorato interregionale del lavoro competente per territorio che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni. vige il principio del silenzio assenso. In caso di sospensione per violazioni in materia di sicurezza, la circolare si riporta alla legge e, in particolare, al comma 16 dell'articolo 14 il quale prevede che il provvedimento di archiviazione emesso a conclusione della procedura prevista dagli articoli 20 e 21 del Dlgs 758/1994, determina la decadenza del provvedimento stesso. La decadenza non opererà qualora, invece, il provvedimento sia stato adottato anche per la presenza di lavoratori irregolari e non sia avvenuto il pagamento della corrispondente somma aggiuntiva individuata dall'articolo 9, lettera d.

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