Adempimenti

Decreto fisco-lavoro, arriva la proroga per gli ammortizzatori

di Matteo Prioschi

Proroga dei termini degli ammortizzatori, rifinanziamento del Fondo nuove competenze, nuovo adempimento in caso di impiego di lavoratori occasionali. Nel passaggio al Senato, il decreto legge 146/2021, conosciuto anche come fisco-lavoro, è approdato in aula modificato in diversi punti. Il provvedimento potrebbe essere approvato oggi, per poi passare alla Camera.

Ammortizzatori

Arriva la proroga per i termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre di quest’anno, relativi all’invio dei dati per il conguaglio, il pagamento o il saldo degli ammortizzatori sociali con calusale Covid-19: ci sarà tempo fino al prossimo 31 dicembre. Le domande già inviate fuori dai tempi massimi ora previsti saranno automaticamente considerate valide, ma saranno accettate nel limite di spesa di 10 milioni di euro.
Inoltre viene incrementata di 100 milioni di euro la dotazione finanziaria a copertura delle 17 settimane di Cigo Covid-19 fruibili nel periodo luglio-ottobre 2021 da parte delle aziende del settore tessile, abbigliamento, articoli in pelle e pelliccia.

Fondo nuove competenze

Viene rifinanziato con 700 milioni di euro, di cui 200 per i progetti già presentati e 500 da utilizzare nei prossimi due anni, come annunciato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Il nuovo articolo 11-bis del Dl 146/2021 prevede inoltre un intervento di aggiornamento di questo strumento. Infatti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, tramite decreto ministeriale dovranno essere ridefiniti gli oneri finanziabili a vantaggio delle aziende, includendo però, almeno i contributi Inps e Inail relativi alle ore di formazione; dovranno essere aggiornati i requisiti dei datori di lavoro che potranno chiedere il contributo con «particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale»; ridefinite le caratteristiche dei progetti formativi.

L’attività di ricollocazione dei lavoratori non sarà più svolta tramite l’assegno di ricollocazione ma il programma Gol (garanzia occupabilità dei lavoratori).

Somministrazione

Viene reintrodotto un nuovo limite temporale all’esenzione dai vincoli di durata (24 mesi) delle missioni a tempo determinato in caso di lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro. La versione ora in vigore del Dl 146/2021 non prevede alcuna scadenza a tale esenzione e si è giunti a tale situazione perché proprio questo decreto legge ha cancellato il quinto periodo del primo comma dell’articolo 31 del Dlgs 81/2015. In precedenza l’eccezione era consentita fino al 31 dicembre 2021. A seguito dell’emendamento approvato dal Senato, l’esenzione dal rispetto dei vincoli di durata terminerà il 30 settembre 2022.

Lavoratori occasionali

Se un datore di lavoro utilizzerà lavoratori autonomi occasionali, dovrà effettuare una comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro secondo quanto già previsto per il lavoro intermittente. La disposizione ha la finalità di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo di questa modalità di impiego. In caso di mancata comunicazione si applicherà una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore.

Avvisi di addebito Inps

Il termine per adempiere agli avvisi di addebito notificati dall’Inps tra il 1° settembre e il 31 dicembre viene esteso da 60 a 180 giorni. Lo stabilisce un emendamento approvato dal Senato all’articolo 2 del decreto legge 146/2021. In realtà l’estensione del termine è frutto di due modifiche al testo licenziato dal Governo. Il primo, intervenendo sul comma 1 dell’articolo 2, porta dagli attuali 150 a 180 giorni il periodo utile per pagare le cartelle emesse dall’agenzia delle Entrate. Il secondo emendamento inserisce il comma 1-bis in cui si precisa che il nuovo termine si applica alle entrate tributarie, non tributarie e agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del Dl 78/2020. L’articolo 30 riguarda gli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo emessi dall’Inps.

Va evidenziato che, sulla base del decreto legge 146/2021 ora vigente, l’istituto di previdenza, con il messaggio 4131/2021 del 24 novembre, ha precisato, su conforme parere dei ministeri del Lavoro e dell’Economia, che l’attuale estensione del termine da 60 a 150 giorni non riguarda gli atti da esso emessi, ma solo quelli dell’agenzia delle Entrate.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©