Adempimenti

Professionisti e pagelle fiscali, tre nuove cause di esonero

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di Giorgio Gavelli

Tre nuove cause di esclusione dagli Isa per il periodo d’imposta 2021 e, per i professionisti non esclusi, un regime premiale che ricalca, nei requisiti di accesso e nei benefici conseguenti, quello degli ultimi due periodi d’imposta. È questo il risultato degli ultimi interventi in materia di indicatori sintetici di affidabilità fiscale (da ultimo il decreto del ministero Economia del 29 aprile 2022), ivi compreso il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 22 aprile scorso che modifica le istruzioni ai modelli dichiarativi.

Le novità per gli autonomi

Alle tradizionali cause di esclusione dagli indicatori (abitualmente indicate dai professionisti nella colonna “2” del rigo RE1 della propria dichiarazione dei redditi, con i codici da 1 a 14), per il 2021 si aggiungono altre tre situazioni contingenti (applicabili solo per il periodo d’imposta 2021), che interesseranno molti soggetti. Si tratta delle seguenti casistiche:

1 soggetti che nel periodo d’imposta 2021 hanno subìto un calo dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir pari almeno al 33% rispetto al 2019 (attenzione, non al 2020) : codice di esclusione “15”.

Si ritiene che il calo possa essere ricollegabile a qualunque situazione, non necessariamente alle conseguenze della pandemia. Nel corso di Telefisco 2022, inoltre, l’agenzia delle Entrate ha precisato che il confronto tra le due annualità va effettuato senza tener conto degli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità del contribuente (righi F03 / H05);

2 soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019, senza che occorra alcun decremento di compensi: codice di esclusione “16”;

3 soggetti che appartengono – come attività prevalente svolta nel 2021 - ai 29 codici Ateco individuati dal Dm Economia del 29 aprile scorso (tra i professionisti sono interessati le guide e gli accompagnatori turistici, nonché le guide alpine): codice di esclusione “17”. Anche in questo caso la causa di esclusione è indipendente dal calo di compensi rispetto al 2019.

L’esclusione generalizzata dei contribuenti appartenenti a questi 29 codici attività si deve al fatto che, già dai dati della fattura elettronica e dalle liquidazioni Iva, è risultato che più della metà dei soggetti ha subìto nel 2021 una contrazione oltre il 33% delle operazioni attive rispetto al periodo d’imposta 2019.

Le conseguenze dell’esclusione

In tutte le tre ipotesi di esclusione (codici 15, 16 e 17), il professionista non è interessato, in sede di accertamento, dal meccanismo basato sugli indicatori, anche se deve compilare il modello Isa e allegarlo alla propria dichiarazione dei redditi.

Allo stesso tempo, egli non potrà mai, per il 2021, avvalersi di un eventuale esito del software Isa tale da potergli astrattamente consentire gli effetti favorevoli del regime premiale, in quanto l’esclusione vale “a tutto tondo”, tanto per le conseguenze negative quanto per quelle positive (ad esempio ai fini dell’innalzamento da 5mila a 20mila euro del limite di compensazione orizzontale senza dover ricorrere al visto di conformità).

Per chi vale il regime premiale

I lavoratori autonomi che, invece, non rientrano nelle varie cause di esclusione possono “ambire” al regime premiale, caratterizzato da conseguenze differenti a seconda del livello del “voto Isa” raggiunto per il periodo d’imposta 2021 o come media tra i due periodi 2020 e 2021. Ad esempio, per poter evitare il visto di conformità sulla dichiarazione Redditi (o Irap) 2022 pur compensando crediti d’imposta emergenti dalla dichiarazione per un importo sino a 20mila euro il “voto ISA” deve essere almeno pari a 8 relativamente al 2021 o, in alternativa, almeno pari a 8,5 come media del biennio 2020-2021.

Dal frontespizio delle dichiarazioni (tranne che in quella Iva 2022) è scomparsa la casella «esonero dall’apposizione del visto di conformità», che si riferiva proprio a questa particolare casistica. Il che non significa che la normativa sia cambiata, ma solo che le Entrate recepiranno il dato in altro modo.

Al suo posto, i contribuenti trovano nel frontespizio della dichiarazione la casella «Presenza visto Superbonus», legata alla detrazione in dichiarazione di oneri agevolati al 110% con pagamento o fatturazione dal 12 novembre 2021 in poi (per effetto del Dl antifrodi). La casella non va barrata quando la dichiarazione ha necessità del visto di conformità generale, che viene apposto nella apposita Sezione del frontespizio.

Poiché l’apparato necessario alla corretta applicazione degli ISA (software compreso) è giunto a compimento nel mese di maggio, è assai probabile che anche quest’anno venga prevista la proroga dei versamenti, con la speranza che l’eventualità sia resa nota per tempo.

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