Adempimenti

L’ispettore può posticipare la sospensione dell’attività

di Luigi Caiazza

Nelle ipotesi in cui ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, secondo l'articolo 14 del decreto legislativo 81/2008, gli ispettori devono decidere tenendo in considerazione che la “cessazione dell'attività lavorativa” va intesa non solo quale singolo turno di lavoro ma come ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare gravi conseguenze di natura economica.

Questo il parere espresso dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 1159/2022, con la quale ha risposto ad un quesito in merito all'adozione del provvedimento di sospensione con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni e alla produzione, nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

Richiamandosi a quanto già espresso con la propria circolare 3/2021 e, in precedenza, dal ministero del Lavoro con la circolare 33/2009, viene ribadito che la mancata adozione del provvedimento di sospensione è da considerarsi una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione dell'articolo 14, determinata dal rischio che dall'adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità.

In ogni caso, la decisione della eventuale mancata adozione del provvedimento deve essere accuratamente motivata, in base all'articolo 3 della legge 241/1990, come espressamente richiamato dal comma 5 dell'articolo 14, indicando nel verbale di primo accesso le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è stata adottata la decisione.

Fermo restando quanto sopra, in tutte le ipotesi in cui si valuti che dal provvedimento di sospensione possano derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive – ad esempio per interruzione di cicli produttivi già avviati o danni agli impianti per l'improvvisa interruzione – la valutazione dovrà essere riferita al possibile posticipo degli effetti della sospensione rispetto all'adozione del provvedimento stesso (per esempio raccolta frutti maturi, vendemmia in corso) e sempre che il posticipo non possa determinare rischi per la salute dei lavoratori o terzi o per la pubblica incolumità.

La continuazione dell'attività o la posticipazione degli effetti del provvedimento, con le garanzie citate, deve comunque avvenire impedendo ai lavoratori in nero di continuare a svolgere l'attività fino a una completa regolarizzazione ovvero alla possibilità di «imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro» (articolo 14, comma 1).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©