Adempimenti

La crisi temporanea della cooperativa riduce il minimale contributivo

di Mauro Marrucci

Durante la gestione del piano di crisi aziendale secondo l’articolo 6 della legge 142/2001, nel quale la società cooperativa riduca i trattamenti retributivi, la contribuzione previdenziale e assistenziale può essere quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, rispettando il minimale contributivo ridotto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 389/1989.

A precisarlo è l'Inps con il messaggio 2350/2022 dell'8 giugno, emanato sulla scorta del parere 4576/2022, dell'ufficio legislativo del ministero del Lavoro diffuso dall'Inl con la nota 1089/2022.

Tra le altre disposizioni, l'articolo 6 della legge 142/2001 stabilisce che il regolamento interno delle società cooperative debba, in ogni caso, contenere «l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali» e «la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi», di cui all’articolo 3,comma 2, lettera b) della medesima legge, con il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuire eventuali utili, nonché la possibilità di prevedere «forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie».

L'articolo 4, comma 1, della legge 142/2001, prevede inoltre che «ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6».

L'Inps osserva come la temporanea riduzione dei trattamenti retributivi produca potenziali effetti anche sulla determinazione e quantificazione della contribuzione e con essa, sul minimale contributivo preteso dall'articolo 1 della legge 389/1989 in base al quale «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».

Il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6 della legge 142/2001 introduce una integrazione, di fonte legale, tale da permettere una deroga alla disciplina sui minimali contributivi. Ne deriva pertanto che, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l'obbligazione contributiva possa essere quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma nel rispetto del minimale indicato dall’articolo 1, comma 2, della legge 389/1989.

L'Inps, nell'invitare le proprie sedi a riesaminare in autotutela il contenzioso in essere, precisa tuttavia che lo stato di crisi deve essere effettivo, di particolare gravità e straordinarietà e tale da compromettere la continuità aziendale, ma in ogni caso temporaneo e tale da imporre interventi correttivi – che non pregiudicano il ricorso anche agli ammortizzatori sociali – comunque limitati nel tempo.

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