Adempimenti

Concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari: i contributi per il 2022

di Paola Sanna

L'Inps, con la circolare 4 luglio 2022, n. 77, ha diffuso l'entità della contribuzione previdenziale dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'annualità in corso.
La contribuzione per l'anno 2022
Queste, in estrema sintesi, le istruzioni dell'istituto previdenziale:
– Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 3, commi 1 e 2, del Dlgs 146/1997, le aliquote contributive valide per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 risultano pari al 20,75% per la quota a carico del concedente, e all'8,84% per la quota a carico del concessionario, per un totale del 29,59%;
– riduzione degli oneri sociali. Per l'anno 2022 gli esoneri contributivi attuati ai sensi dell'articolo 120 della legge 388/2000 risultano confermati nelle misure dello scorso anno, quindi: 0,43% per assegni familiari, 0,03% per la tutela della maternità e 0,34% per la disoccupazione;
– riduzione del costo del lavoro. La legge 266/2005 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2006, un esonero contributivo, nella misura massima dell'1%, da far valere sulle contribuzioni non pensionistiche e prioritariamente sulla contribuzione dovuta a titolo di assegno al nucleo familiare. Per i concedenti l'esonero dell'1% opera sull'aliquota della disoccupazione (2,75%);
– contributi Inail. In base a quanto disposto dall'articolo 28 del Dlgs 38/2000 i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, già a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono pari al 10,125% per l'assistenza infortuni sul lavoro e al 3,1185% per l'addizionale infortuni sul lavoro. Per l'anno 2022 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,27% dal decreto 1° febbraio 2022 del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Agevolazioni per zone tariffarie
L'Inps, nella circolare in commento, conferma anche per l'anno 2022, in attuazione del comma 45, articolo 1 della legge 220/2010, l'applicazione delle agevolazioni contributive per zona tariffaria previste dal comma 49, articolo 2 della legge 191/2009.
Si ricorda che le agevolazioni sono le seguenti:
– territorio non svantaggiato: 0 %;
– territorio montano: 75%;
– territorio svantaggiato: 68 per cento.

Modalità di pagamento
Il pagamento dei contributi avviene tramite Modello F24, inviato agli interessati da parte dell'Istituto. Il versamento è effettuato in quattro rate alle seguenti scadenze:
– 18 luglio 2022;
– 16 settembre 2022;
– 16 novembre 2022;
– 17 gennaio 2023.

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