Adempimenti

Salute e sicurezza, riunione periodica con i medici competenti

di Mauro Pizzin

Alla riunione periodica da indire almeno una volta all’anno nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 1 del Testo unico sulla salute a sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008), devono partecipare tutti i medici competenti anche se è stato individuato un medico competente coordinatore, che non ha però il potere di sostituirli.

Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con l’interpello 1/2022, così rispondendo al quesito posto da un sindacato dei medici. Nella risposta la commissione per gli interpelli ha ricordato che l’articolo 35 del Testo unico prevede che durante la riunione periodica, a cui partecipa anche il medico competente, ove nominato, si esaminano oltre al documento di valutazione dei rischi anche questioni essenziali, fra cui l’andamento infortunistico, i criteri di scelta dei dispositivi di protezioni e i programmi di informazione e formazione. L’articolo 39, a sua volta, dispone al comma 6 che nelle aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese «nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità», il datore può nominare più medici competenti individuando tra essi uno con funzioni di coordinamento. Incrociando questa disposizione con il comma 4 dell’articolo 39, secondo cui il datore assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, «garantendone l’autonomia», il ministero ritiene che non si possa evincere la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva . Di conseguenza, l’invito alla riunione periodica va rivolto a tutti i medici nominati.

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