Rapporti di lavoro

Per i somministrati non vale la solidarietà dell’azienda

di Silvano Imbriaci

In risposta a una richiesta di interpello proveniente dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, il ministero del Lavoro (interpello 3/2016) offre alcune precisazioni importanti in merito al contratto di solidarietà difensivo e la presenza di lavoratori somministrati presso l'azienda che abbia attivato lo strumento della solidarietà, nonché in relazione agli effetti sul meccanismo della solidarietà dello svolgimento di attività lavorativa presso terzi da parte del lavoratore interessato alla solidarietà.

Posto che il contratto di solidarietà difensivo (Dl 726/1984) contempla la diminuzione dell'orario di lavoro dei dipendenti a fronte di un contributo integrativo volto a compensare la perdita della relativa retribuzione, nel caso di aziende non aventi diritto alla integrazione salariale il meccanismo di solidarietà può essere attivato ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, della legge 236/1993. Alla stipula del contratto di solidarietà si accompagna in questi casi l'erogazione di un contributo pari alla metà del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario, erogato in rete trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati.

I problemi posti dai consulenti del lavoro, in presenza di contratti di solidarietà, riguardano:

a) l'applicabilità anche ai lavoratori “somministrati” presso l'azienda in crisi dei contratti di solidarietà. Qui il ministero rileva che, per effetto dell'articolo 34, comma 3 del Dlgs 81/2015, il lavoratore somministrato non è mai computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di norme di legge o di contratto collettivo, in quanto il rapporto di lavoro è comunque attivo con l'impresa che ha fornito il lavoratore. L'adozione di eventuali misure di salvaguardia o di sostegno è, quindi, attività riservata al datore di lavoro del somministrato (ossia l'agenzia di somministrazione) che avrà anche accesso, ad esempio, al trattamento salariale in deroga. Ma in nessuna norma di legge è prevista la possibilità di allargare ai lavoratori in somministrazione gli effetti della solidarietà che riguarda i lavoratori dipendenti della società utilizzatrice. Si preferisce dunque l'affidamento al criterio formale e certo della titolarità del rapporto, piuttosto che la verifica dell'effettività del rapporto consistente nella sostanziale messa a disposizione delle energie lavorative a favore dell'utilizzatore.

b) la posizione del lavoratore che usufruisca dei contratti di solidarietà, in riferimento alla possibilità che costui possa svolgere prestazioni di natura autonoma o subordinata presso terzi anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario in regime di solidarietà. Sul punto la risposta del Ministero non è negativa, avuto riferimento alla parallela disciplina dell'integrazione salariale. In effetti l'articolo 8, comma 2 del Dlgs 148/2015 si limita ad affermare (nel ribadire un principio già espresso nel Dl 86/1988, articolo 8, comma 4) che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il ministero rimanda allora alle specifiche indicazioni contenute nella circolare Inps 130/2010, dedicata alla compatibilità delle integrazioni salariali con l'attività di lavoro autonomo o subordinato. In tal caso la normativa di riferimento (articolo 3 del Dlgs lgt 9 novembre 1945, numero 788 e articolo 8, comma 4 del Dl 86/1988) stabilisce il divieto di corrispondere l'integrazione salariale per quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate, anche se ciò non indica la sussistenza di una assoluta incompatibilità tra prestazioni integrative del salario e reddito lavorativo.

L'effetto, in altre parole, è semplicemente quello di una riduzione dell'integrazione salariale in proporzione ai compensi ricevuti per l'altra attività. E' ovvio che nel caso di attività subordinata il calcolo sarà più semplice per la tendenziale equivalenza dei trattamenti. Nel caso di attività di lavoro autonomo, dovrà essere invece il lavoratore a dimostrare che il compenso percepito per questa attività è inferiore rispetto all'integrazione salariale. Sarà interessante vedere come, in pratica, i principi espressi da detta circolare potranno essere applicati ad una fattispecie di natura diversa come quella della solidarietà difensiva, in presenza di svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore interessato dagli effetti del contratto di solidarietà stipulato dal proprio datore di lavoro.

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