Rapporto di lavoro
Fallimento e licenziamento collettivo
diMarrucci Mauro
LA DOMANDA L’art. 2, comma 70, legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha previsto l’abrogazione dell’art. 3 della legge n. 223/1991 e l’intervento della Cigs concorsuale a far data dal 1° gennaio 2016. È stata così definitivamente eliminata la possibilità di ricorrere alla Cigs per i Curatori fallimentari. Nella necessità di dover procedere ad un licenziamento collettivo che prevede una durata max di 75gg si chiede quali azioni possono essere messe in atto dal 1 Gennaio 2016 per dare copertura retributiva ai lavoratori licenziati? E' la procedura fallimentare che si deve accollare tale retribuzioni? In caso affermativo l'onere economico è da allocare al privilegio o in prededuzione?
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