Rapporti di lavoro

Dal 2 marzo obbligo di iscrizione al Roc per i call center e sanzioni per chi non si adegua

di Michele Regina

La legge di stabilità per il 2017 ha ridefinito l'articolo 24 bis del decreto legge 83/2012 con novità sensibili per i call center.

I soggetti che gestiscono call center con numerazioni nazionali si devono iscrivere al Registro degli operatori di comunicazione (Roc), presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) entro la data del 2 marzo 2017.

Il Mise, con nota informativa del 31 gennaio 2017 presente sul proprio sito, ha dato informativa sulla novella legislativa .

L' Agcom, inoltre, sia il 30 gennaio, sia il 13 febbraio, ha puntualizzato ai fini operativi su www.agcom.it - sezione documentazione - che , nell'attesa dell'adeguamento dei sistemi informativi del Roc, gli operatori gerenti call center trasmettono la domanda di iscrizione online fino al 30 giugno 2017, allegando a tal fine il modello telematico 25/ROC, disponibile sul sito web dell'Autorità.

Dopo tale data la domanda di iscrizione sarà attivata sul portale web www.impresainungiorno.gov.it con la carta nazionale dei servizi.

Con l' iscrizione l'operatore denuncia le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. Si deve, inoltre, dare informativa all'utenza circa il Paese nel quale è situato l'operatore con cui si parla, sia per chiamate inbound che outbound.

La normativa impone altresì che gli operatori economici che vogliano delocalizzare e/o esternalizzare con terzi imprenditori l'attività di call center al di fuori dell'Ue devono entro i 30 giorni precedenti porre in essere le seguenti attività:
a) informare il ministero del Lavoro, indicando i lavoratori coinvolti.
b) informare il Mise , indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico d utilizzate per i servizi delocalizzati.
c) informare il Garante della privacy, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione in materia di privacy.

Gli imprenditori che hanno delocalizzato già in paesi extraUe l'attività prima del 1° gennaio 2017 devono effettuare le comunicazioni entro il 2 marzo 2017.

Ancora, in caso di delocalizzazione extra Ue dopo il 1° gennaio 2017 si perdono le agevolazioni fiscali e contributive ed assicurative previste per l'attività di questo settore.

Il ministero del Lavoro, infine, con propria nota operativa del 1° marzo 2017, prot. 1328 , oltre ad illustrare la nuova normativa, si intrattiene sugli obblighi di comunicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni introdotti dal novellato articolo 24-bis.

Pertanto il ministero precisa che, ferma restando la comunicazione dovuta al Mise, sono anche dovute le comunicazioni verso il ministero del lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro. Al fine di semplificare le modalità di comunicazione sarà disponibile, a partire dal 28 marzo 2017, sui siti internet istituzionali del ministero del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro (agli indirizzi web : www.lavoro.gov.it e www.ispettorato.gov.it) un modello telematico che permette di effettuare la comunicazione prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 24-bis. Nel periodo transitorio e fino a tale data, le comunicazioni possono essere effettuate compilando una tabella in formato Excel contenente tutte le informazioni che dal 28 marzo p.v. potranno essere comunicate con il modello telematico. Il modello Excel va inviato all'indirizzo deloc_callcenter@lavoro.gov.it.

Per poter accedere al modello e compilarne i campi occorre essere registrati al portale dei servizi Cliclavoro. Il modello consente di adempiere agli obblighi relativi ad eventuali delocalizzazioni avvenute antecedentemente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Come già detto, gli operatori tenuti a tale comunicazione dovranno – entro il 2 marzo 2017 – compilare il modello utilizzando il campo: “delocalizzazione avvenuta prima del 1° gennaio 2017”.

Si ricorda altresì che le sanzioni sono pesanti sia per ogni mancata comunicazione ai 3 enti (150.000 euro), sia per le mancate informazioni sul Paese extra Ue (50.000 euro) sia per la mancata iscrizione al Roc (50.000 euro).

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