Rientro Cervelli
La risposta è affermativa. La legislazione applicabile si è caratterizzata per un sovrapporsi di numerosi provvedimenti che certamente non hanno contribuito ad offrire un quadro normativo chiaro. Per coloro che abbiano trasferito la propria residenza entro il 31 dicembre 2015, dunque vi rientra anche il caso richiamato, la normativa ha concesso di poter continuare ad usufruire dell’agevolazione prevista dalla Legge n. 238/2010 per ulteriori 2 anni (2016 e 2017), ovvero di poter optare per le nuove disposizioni previste dal c.d. “decreto internazionalizzazione”. Riguardo all’agevolazione occorre però aggiornare il quadro normativo di riferimento con due provvedimenti piuttosto recenti. Il primo è rappresentato dalla Legge di bilancio 2017, che è intervenuta incrementando dal 30 al 50 per cento l’ammontare del reddito IRPEF esente. Con riferimento al caso di specie, per il 2016 l’abbattimento riconosciuto è stato del 30%, mentre per i successivi 4 periodi del 50%. Il secondo è costituito dal Decreto Milleproroghe, il D.L. 30.12.2016, n. 244, che ha posticipato al 30.4.2017 il termine per esercitare l’opzione per l’applicazione del regime agevolativo previsto dalla L. n. 238/2010. Viene così offerto più tempo ai lavoratori per richiedere al sostituto d’imposta l’applicazione fino al 31.12.2017 dell’abbattimento del reddito imponibile ai fini IRPEF dell’80% (per le lavoratrici) o del 70% (per i lavoratori).
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