Rapporti di lavoro

Incentivi all’esodo agevolati per i lavoratori in ricollocazione

di Cristian Valsiglio

La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, comma 136) prevede, aggiungendo l’articolo 24-bis al Dlgs 148/2015, il nuovo accordo di ricollocazione.

La disposizione, al comma 4, afferma che il lavoratore che accetta, nel periodo di ricollocazione «un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente».

La disposizione è similare a quanto stabilito dall’articolo 6 del Dlgs 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, in tema di conciliazione.

Anche in questo caso, la base di calcolo dell'esenzione massima consta nella retribuzione utile per il calcolo del Tfr; tuttavia mentre nel Dlgs 23/2015 la misura di esenzione è stabilita in relazione all’anzianità di servizio, nella nuova disposizione invece la misura massima di esenzione è fissata in 9 mensilità.

Anche la logica tuttavia è differente: l’importo conciliativo ex articolo 6 del Dlgs 23/2015 è offerto in vigenza di un licenziamento comminato ma al solo fine di evitare l'impugnazione, mentre la legge 205/2017 istituisce un importo esente purchè in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e senza la necessità di una conciliazione fisica.
La disposizione richiede una lettura sistematica anche alla luce della ratio normativa dichiarata dal legislatore.

Sotto l'aspetto sistematico la norma in commento riproduce, in termini similari, quanto disposto in termini di applicazione dell'aliquota di tassazione del TFR.

Infatti la lettera a) del comma 1 dell'art. 17 del T.u.i.r. ritiene tassabile secondo la modalità separata oltre il TFR anche le “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso”.

Non rientrano pertanto nella misura agevolative somme che geneticamente sono relazionabili o in dipendenza del rapporto di lavoro (e non della sua cessazione) come le ferie non godute, i ratei delle mensilità aggiuntive maturate e non liquidate e altre somme liquidate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro generalmente assoggettate a tassazione ordinaria.

Non sembra nemmeno potere essere agevolato l'indennità sostitutiva del preavviso proprio in virtù della ratio della disposizione ben precisata nella relazione illustrativa del disegno di legge di Bilancio 2018 ove si afferma da un lato che l'esenzione è applicabile alle “somme offerte dal datore di lavoro in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro” e dall'altro che “le somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro uscente al lavoratore in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono assoggettate a contribuzione previdenziale, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.

In linea di massima, pertanto, si deve propendere per un'applicazione dell'esenzione delle 9 mensilità su somme offerte al dipendente a titolo di incentivo all'esodo o comunque per favorire la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Del resto la ratio della disposizione è volta a far in modo che il lavoratore accetti la nuova proposta lavorativa ottenendo un importo offerto proprio per favorire la risoluzione pacifica del rapporto di lavoro.

Condizione ai fini dell'esenzione è che il lavoratore accetti un nuovo rapporto di lavoro con un'impresa che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro che corrisponderà la predetta somma.

La somma è esclusa dall'assoggettamento fiscale nel limite delle nove mensilità della retribuzione utile per il TFR, mentre sotto l'aspetto contributivo vi è una piena esenzione anche oltre le nove mensilità in virtù di quanto espresso nella lettera b) del comma 4 dell'art. 12 della L. 153/1969.

La speciale esenzione non esclude, come avviene nel d.lgs. 23/2015, che vi possano essere altre forme conciliative a titolo di transazione semplice volte a chiudere eventuali pretesi su somme e valori maturati in costanza del rapporto.

Tuttavia queste ulteriori somme subiranno l'ordinario prelievo fiscale oltre al pieno assoggettamento contributivo.

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