Rapporti di lavoro

Il bonus dipendenti «a debito» si deduce per competenza

di Franco Roscini Vitali

Il bonus riconosciuto ai dipendenti, la cui quantificazione avviene nell'esercizio successivo è fiscalmente deducibile nel periodo di competenza se la contropartita costituisce un debito.

L'agenzia delle Entrate, nella risposta n. 1 a interpello diffusa ieri, conferma che in base al principio di derivazione rafforzata non si applica il comma 1 dell'articolo 109 del Tuir, ma se l'onere ha come contropartita un Fondo la deducibilità è rimandata al periodo successivo.

La stabile organizzazione in Italia di una società estera corrisponde ad alcuni dipendenti una remunerazione costituita da una base fissa e una variabile. Quest'ultima, definita anche “bonus”, è determinata mediante un processo di valutazione condotto nell'ambito del gruppo a livello internazionale, che si conclude in un momento successivo al termine dell'esercizio di valutazione dell'operato dei dipendenti. Pertanto, il bonus è pagato in due diversi momenti: una quota (componente a) entro il termine dell'esercizio di valutazione dell'operato dei dipendenti e la parte restante (componente b) oltre il termine dello stesso, comunicata poi entro marzo dell'anno successivo.

Dal punto di vista contabile, il bonus è un onere di competenza dell'esercizio oggetto di valutazione: tuttavia, sino ad ora, la società ha dedotto nell'esercizio successivo la parte restante (componente b).

La società ritiene che, in base al principio di derivazione rafforzata, l'intero ammontare dei bonus riconosciuti ai dipendenti debba essere fiscalmente dedotto nel periodo di competenza, quello riferito all'esercizio oggetto di valutazione dell'operato dei dipendenti, ovvero il 2017.

L'Agenzia precisa che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla parte, sembrerebbe che la componente b) abbia natura di accantonamento dal punto di vista contabile ai sensi dell'Oic 29 e dell'Oic 31: questo lo renderebbe indeducibile dal reddito di impresa nel 2017 perché agli accantonamenti non si applicano le regole della derivazione rafforzata.

Viceversa, nella differente ipotesi in cui la componente b) non avesse natura di accantonamento dal punto di vista contabile, i bonus imputati nel rendiconto chiuso al 31 dicembre 2017 (annualità oggetto di valutazione), sarebbero fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d'imposta.

Nel quesito si afferma che il costo relativo ai bonus e ai relativi contributi sociali concorre al risultato dell'esercizio di riferimento tramite l'iscrizione in dare della componente di costo in contropartita ad un elemento di rateo passivo in avere. È anche la citazione del rateo passivo, oltre che l'assenza di ulteriori informazioni, che può avere indotto l'Agenzia a rispondere con prudenza: tuttavia, in base ai principi contabili, si dovrebbe trattare di un debito, non di un rateo.

In genere i premi da corrispondere ai dipendenti in base ad accordi contrattuali, nel bilancio in chiusura, costituiscono debiti (Oic 19): discorso diverso se i parametri di calcolo non sono prefissati e lo saranno nel successivo perché in tale situazione sarà contabilizzato un fondo. In definitiva, ogni situazione deve essere risolta analizzando documentazione e singoli aspetti.

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