Più risorse per le proroghe della Cigs ad aziende strategiche
Con la circolare 3 aprile 2019, numero 6, il ministero del lavoro e delle politiche sociali spiega le novità in materia di estensione temporale e rifinanziamento della proroga Cigs ex articolo 22-bis del Dlgs 148/2018, introdotte in sede di conversione del Dl 4/2019, dalla legge 26/2019.
La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto, nell'ambito del Dlgs 148/2015, l'articolo 22-bis con il quale è stata prevista per gli anni 2018 e 2019 - a favore delle imprese con oltre 100 unità lavorative, rilevanza economica strategica anche a livello regionale e rilevanti problematiche occupazionali caratterizzate da significativi esuberi nel contesto territoriale - la possibilità di proroga degli interventi Cigs per riorganizzazione aziendale (fino a 12 mesi) e crisi aziendale (fino a sei mesi) in deroga sia al limite temporale complessivo di durata di cui all'articolo 4 che a quelli analitici di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, al fine del completamento dei programmi presentati.
L'articolo 25 del Dl 119/2018, a decorrere dal 24 ottobre 2018, ha esteso la provvidenza anche alle imprese con organico inferiore a 100 dipendenti, seppure con rilevanza strategica a carattere territoriale, ampliandola anche alla causale del contratto di solidarietà difensivo per il quale può essere concessa una proroga di ulteriori 12 mesi ove permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo sindacale in base all’articolo 21, comma 5, del Dlgs 148/2015.
La misura era originariamente stabilita nel limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
L'articolo 26-bis del Dl 4/2019, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione 26/2019, con decorrenza dal 30 marzo 2019, ha esteso anche al 2020 la misura con un finanziamento di 50 milioni di euro, ampliando per il 2019 il limite di spesa a complessivi 180 milioni di euro.
La proroga rimane subordinata a un preventivo accordo da stipulare in sede governativa presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché alla presentazione da parte dell'impresa di piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale con la previsione di specifiche azioni di politica attiva concordati con la regione o le regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più ambiti regionali.
Il dicastero ha precisato che il trattamento Cigs sarà unicamente reso possibile in presenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 22-bis, nel limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di vigenza della norma, tenuto conto della singola causale d'intervento, e non potrà superare il plafond di spesa previsto per ciascuna annualità il cui monitoraggio è demandato all'Inps.
In caso di carenza delle risorse finanziarie, la proroga dell'ammortizzatore potrà essere rimodulata nei limiti delle disponibilità residue in sede di accordo governativo.
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