Rapporti di lavoro

Come funziona l’assegno di natalità nel 2019

di Alberto Bosco


Facendo seguito alle analoghe (ma non identiche) disposizioni che disciplinavano l'istituto in questione per gli anni precedenti, l'art. 23-quater D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (legge n. 136/2018), ha esteso il cd. assegno di natalità ai nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 fino al compimento del 1° anno di età (o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione), prevedendo però una maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo. L'assegno, erogato nei limiti di spesa previsti, non concorre a formare reddito imponibile. Ecco la sintesi delle indicazioni operative fornite dall'Inps con circolare. 7 giugno 2019, n. 85.

Applicazione D.L. n. 119/2018 e maggiorazione - Tranne le situazioni riferite al periodo di nascita o adozione, alla durata e alla maggiorazione del 20%, ogni altro aspetto dell'assegno di natalità è disciplinato ex legge n. 190/2014 e atti collegati (cfr. DPCM 27 febbraio 2015 e precedenti istruzioni fornite dall'Inps con messaggi e circolari).
Tuttavia, rispetto alla norma previgente, è stata introdotta una maggiorazione del 20% dell'assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2019, che si applica così:
1) spetta per ogni figlio successivo al 1° del genitore richiedente, purché via sia la convivenza;
2) è "1° figlio" quello, anche adottivo, under od over 18 anni, residente in Italia e convivente;
3) non sono "primo figlio" o "figlio successivo al primo" i minorenni in affido preadottivo o temporaneo, poiché la maggiorazione vale per i rapporti di "filiazione";
4) in caso di parto gemellare nello stesso giorno del 2019, se: si tratta di primo evento (il richiedente non ha mai avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione spetta per ogni figlio venuto alla luce dopo il 1° in ordine di tempo; non si tratta di un 1° evento (cioè se il genitore richiedente ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
5) per l'adozione di minori nello stesso giorno, se si tratta di: 1° evento (il richiedente non ha mai avuto figli), la maggiorazione vale per ogni adottato venuto alla luce dopo il 1°; adozione plurima di gemelli, essa spetta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente;
6) in caso di adozione plurima nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di 1° evento (cioè se il genitore ha già avuto figli, anche adottivi), essa spetta per ogni adottato, anche se gemelli.

Indicatore Isee - La prestazione spetta se il nucleo del genitore richiedente, all'atto della domanda e per tutta la durata di erogazione del beneficio, ha un ISEE in corso di validità fino a 25.000 euro (si fa riferimento all'ISEE minorenni del minore per cui è chiesto il beneficio). Esso, in caso di genitori non coniugati né conviventi, se il genitore non convivente è componente "attratta" o "aggiuntiva", differisce dall'ISEE ordinario. Prima va però presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ove siano compresi nel nucleo anche i dati del figlio nato, adottato o in affido preadottivo per cui si chiede il beneficio. La DSU consente all'Inps di rilasciare l'attestazione contenente l'ISEE minorenni del bambino e di stabilire diritto e misura della prestazione. Quindi, non può essere utilizzata la DSU che, pur in corso di validità, sia stata presentata prima di nascita o ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo: le domande non precedute da DSU comprensiva di indicazione del bambino sono respinte per ISEE non reperito (va presentata una nuova domanda dopo aver presentato la DSU). La DSU va rinnovata per ogni anno di spettanza del beneficio.

Requisiti richiedente - La domanda può essere presentata dal genitore, anche affidatario, con questi requisiti: valore ISEE, residenza in Italia, convivenza col minore, cittadinanza italiana o UE. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace: i requisiti (ISEE ecc.) devono essere posseduti dal genitore minorenne o incapace.
Domanda - La domanda va presentata da parte di un genitore entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso del minore nel nucleo (adozione o affido preadottivo) avvenuti nel 2019: la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta dal giorno di nascita o ingresso nel nucleo. Nel caso di minore affidato pro tempore a una famiglia oppure a una persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dal provvedimento del giudice o dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice: l'assegno spetta dal mese di emanazione del provvedimento di affido.
Se la domanda è inviata oltre i 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione.
In via transitoria, per nascite, adozioni o affidi avvenuti tra l'1° gennaio e il 15 marzo 2019, i 90 giorni per la presentazione scadono il 13 giugno. Per tali eventi, le domande si possono presentare anche dopo: in tal caso l'assegno decorre dalla data della domanda.
La domanda va inviata in via telematica, una sola volta per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo, con il modulo "SR163", salvo che esso stato già presentato all'Inps per altre prestazioni. Esso può essere trasmesso così: allegato in procedura; via PEC alla PEC della Sede Inps competente; e-mail alla casella istituzionale della Linea "Ammortizzatori sociali" della Sede Inps; consegnato a mano o spedito in originale alla Sede Inps (in tali 2 ultime ipotesi: allegando copia del documento di identità del richiedente in corso di validità). Se il modello manca, è incompleto o incongruente, la domanda è "sospesa".
Per le domande con richiesta di maggiorazione, il richiedente deve dichiarare che il figlio per cui chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e deve indicare le generalità degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l'indicazione del comune di nascita o di registrazione della sentenza di adozione. Per le nascite gemellari e/o adozioni plurime (ossia contestuali), va presentata una domanda autonoma per ogni figlio nato o adottato. Quindi, nel caso di nascita di gemelli o di adozioni contestuali di più minori (anche gemelli) va presentata una domanda per ciascuno (2 o più domande a seconda del numero di figli nati o adottati).

Misura e pagamento - La misura del beneficio dipende dal valore dell'ISEE, in relazione al valore ISEE e a seconda che si tratti di assegno ordinario o maggiorato del 20% (cfr. tabella).

L'Inps corrisponde il beneficio, direttamente al richiedente in rate mensili, pari all'importo indicato sopra secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, eccetera) che sono state da lui indicate in fase di compilazione della domanda. Se la domanda è stata presentata entro i 90 giorni, il primo pagamento comprende l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
Il pagamento dell'assegno maggiorato del 20% è subordinato alla verifica Inps dell'autocertificazione, circa il "primo figlio", resa nella domanda telematica, mediante controlli sia negli archivi Inps che presso gli uffici anagrafici.

Decadenza e interruzione - L'erogazione è interrotta per decadenza in caso di perdita dei requisiti (es.: ISEE oltre i 25.000 euro) o di provvedimento negativo del giudice, che causa la fine dell'affido preadottivo. Il nucleo beneficiario decade se si verifica una di queste situazioni: decesso del figlio; revoca dell'adozione; decadenza dalla responsabilità genitoriale; affidamento del minore solo al genitore che non ha fatto domanda oppure a persona diversa dal richiedente.
L'erogazione termina al: compimento di 1 anno di età, o di 1 anno da ingresso in famiglia del minore per adozione/affido, fine affido temporaneo; 18 anni del figlio adottato. Il richiedente deve comunicare all'Inps entro 30 giorni il verificarsi di una delle cause di decadenza.





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