Rapporti di lavoro

Il programma Cigs sospeso per Covid-19 riparte sulla base delle ore originarie

di Mauro Marrucci

In caso di sospensione della Cigs come consentito dall'articolo 20 del Dl 18/2020, per il calcolo del limite dell'80% delle ore autorizzabili, ex articolo 22, comma 4, del Dlgs 148/2015, è necessario fare riferimento a quelle individuate nel programma originario. A precisarlo è l'Inps con il messaggio 763 del 23 febbraio 2021.

Per effetto dell'articolo 20 del Dl 18/2020, le aziende che hanno in corso un programma di Cigs con relativo trattamento e che, a causa delle conseguenze della pandemia, si trovano costrette a sospenderlo, possono presentare domanda per la concessione della Cigo emergenziale introdotta dall'articolo 19 del medesimo decreto. A tale scopo, come precisato dal ministero del Lavoro con la circolare 8/2020, i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita richiesta, attraverso il canale di comunicazione Cigs online, con cui venga espressamente invocata l'interruzione del trattamento di cassa in corso, indicando formalmente la data da cui decorre la relativa sospensione, la data di ripresa del programma e le settimane di Cigo. La concessione di quest'ultimo trattamento sospende e sostituisce quello Cigs che riprende alla sua scadenza.

Per altro verso, l'articolo 22, comma 4, del Dlgs 148/2015 stabilisce che, per le causali di riorganizzazione e di crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva, nell'arco temporale del programma autorizzato (ministero del Lavoro, circolare 16/2017).

L'Inps, sulla base di apposite indicazioni ministeriali, spiega ora che, al termine della sospensione, l'originario programma Cigs riprende efficacia senza alcuna modifica in merito ai parametri relativi alla concessione del trattamento. Ne deriva quindi che, ai fini del calcolo del limite dell'80% delle ore di sospensione, resta invariato anche il monte ore stabilito nel programma originario, a nulla rilevando eventuali riduzioni di personale nel contempo intervenute.

A livello pratico, la nuova autorizzazione Cigs relativa al periodo successivo alla sospensione ( Inps, messaggio 2066/2020 punto 1.1), dovrà essere emessa per il numero di ore residuo rispetto all'originaria autorizzazione poi parzialmente annullata. Ove fossero presenti più sospensioni e più autorizzazioni, l'ultima in ordine cronologico deve contenere il numero di ore risultante dalla differenza tra quello originariamente previsto nella prima e tutte le successive, permettendo così il completamento del monte ore residuo rispetto a quello inizialmente previsto.

A tale scopo, l'istituto precisa alle proprie sedi che la procedura informatica interna è stata adeguata in modo da evitare blocchi di sistema indesiderati - permettendo una verifica interna in merito al superamento (o meno) del limite dell'80% delle ore effettivamente autorizzabili - invitandole a rivedere in autotutela eventuali reiezioni alla luce di quanto espresso dal messaggio 763/2021.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©