Rapporti di lavoro

Via libera alla tassazione separata per il Tfm attribuito dal Cda

di Giorgio Gavelli

Gode del beneficio della tassazione separata il trattamento di fine mandato (Tfm) deliberato dal Consiglio di amministrazione (Cda) in relazione agli incarichi assunti dai vari consiglieri, a seguito della delibera assembleare di nomina. Inoltre, la prestazione di una garanzia fideiussoria da parte della società in favore di un amministratore per un suo prestito personale costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione sulla base del valore normale. Sono i due principi che emergono dalle risposte ad interpello n. 292 e 294 diffuse dalle Entrate.

Nel primo caso, si trattava di definire se, in sede di versamento, può essere assoggettato a tassazione separata il Tfm attribuito dal Cda in forza dell’articolo 2389, comma 3, del Codice civile, dopo che l’assemblea, all’atto della nomina, aveva previsto l’attribuzione dell’indennità e dei compensi, demandando al Cda stesso la relativa quantificazione in relazione agli incarichi da ciascuno assunti.

L’articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir prevede la tassazione separata solo se il diritto all’indennità «risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto». Il tema è abbastanza delicato, anche perché la stessa Agenzia (confortata dalla Cassazione, da ultimo con sentenza n. 1153/2021) ricollega la deducibilità per competenza dell’indennità – in luogo di quella «per cassa» - al medesimo requisito. Nel caso di specie il verbale assembleare (risalente al 2000) risultava da estratto notarile, ma la quantificazione del Tfm e l’attribuzione al consigliere nel frattempo nominato amministratore delegato e vice presidente dal Cda erano intervenute in un momento successivo, anche se di poche ore.

L’Agenzia risponde positivamente (legittimando così anche la deduzione dell’indennità per competenza operata annualmente dalla società), anche per gli anni più recenti, in cui l’assemblea aveva determinato un compenso complessivo (Tfm compreso) per l’intero Cda, il quale poi aveva provveduto a ripartirlo tra i propri membri in relazione alle cariche assunte.

Oggetto dell’interpello 294 è invece la tassazione, quale benefit in natura, del rilascio di una fideiussione da parte di una società ad un proprio amministratore per un prestito personale contratto da quest’ultimo. L’Agenzia non entra negli aspetti civilistici (l’articolo 2427 del Codice civile, al punto 16, richiede una puntuale disclosure in nota integrativa per queste situazioni), ma dal punto di vista fiscale, dopo aver richiamato il principio di onnicompensività proprio dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, ritiene che il sostituto d’imposta debba quantificare il benefit in base al valore normale (articolo 9 Tuir), nel caso di specie stimato dalla banca, operando le ritenute in una o più soluzioni sulla base del piano di pagamento previsto dai regolamenti o dagli usi bancari.

Viene, quindi, bocciata la possibile assimilazione alla concessione di un prestito, regolata in forma agevolata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir.

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