Rapporti di lavoro

Pubblica amministrazione, accordo sulla somministrazione

di Michele Regina

Il 28 aprile e il 3 maggio 2021 le associazioni datoriali di settore e i sindacati hanno inteso dare una lettura congiunta in materia di somministrazione presso le pubbliche amministrazioni, sottoscrivendo uno specifico accordo per una univoca interpretazione.

Il problema è sorto dalla necessità di definire quale sia la durata massima del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione.La disciplina è dettata dal Dlgs 165/2001, dal Dlgs 81/2015, dai Ccnl applicati dalle varie amministrazioni, dalla normativa e dal Ccnl di settore della somministrazione. Si ricorda che il Dlgs 81/2015, nella parte in cui disciplina la somministrazione di lavoro, si applica con il testo vigente prima dell'entrata in vigore del Dl 87/2018 (cosiddetto decreto Dignità), per espressa previsione dell'articolo 1, comma 3.

In relazione ai contratti di lavoro a termine a scopo di somministrazione a tempo determinato, la norma che qui rileva è rinvenibile al comma 2, dell’articolo 34 del Dlgs 81/2015, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del Dl 87/2018 applicabile tuttora alla pubblica amministrazione, che così recita:«In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può, in ogni caso, essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore».

Il contratto collettivo nazionale vigente applicato dal somministratore, Ccnl 15 ottobre 2019, all'articolo 49 recita:«Ambito di applicazione alla pubblica amministrazione delle singole disposizioni - In applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del Dl n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018, in caso di somministrazione di lavoro, qualora l'utilizzatore sia una Pubblica amministrazione, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto n. 87/2018. Conseguentemente, non operano le previsioni di cui all'articolo 21 del presente Ccnl. Pertanto, nella Pubblica amministrazione il termine posto inizialmente al singolo contratto di lavoro può essere prorogato fino ad un massimo di 6 volte nell'arco temporale di 36 mesi, così come previsto dal Ccnl 2014 delle Agenzie di somministrazione».

L'articolo 47, comma 1, del precedente Ccnl 2014 delle agenzie di somministrazione, richiamato dal Ccnl vigente, in relazione al contratto di lavoro a termine in somministrazione, recita:«La materia delle proroghe è di esclusiva competenza del presente contratto collettivo. Con riferimento al dettato previsto all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del Dlgs 276/03, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, il termine inizialmente posto al singolo contratto di lavoro può essere prorogato fino ad un massimo di 6 volte. Il singolo contratto, comprensivo delle eventuali proroghe, non può avere una durata superiore a 36 mesi.Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l'intero periodo si configura come un'unica missione».

Con la lettura congiunta dei CCNL applicati dalle PPAA., della normativa e del
CCNL delle APL , si argomenta e viene definito il limite massimo di durata, iniziale e comprensiva di eventuali proroghe, di ogni singolo contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato pari a 36 mesi , ma non sono stabiliti limiti circa la rinnovabilità dei contratti a termine mediante somministrazione né circa la cumulabilità di più contratti intercorsi tra le medesime parti.

Del resto, anche il Ministero del Lavoro si era espresso con risposta a interpello 19 ottobre 2012, numero 32, nel senso di escludere che ci fossero limiti alla reiterabilità dei contratti anche una volta raggiunti i 36 mesi. Tale posizione era stata espressa con riferimento alla normativa all'epoca vigente, il Dlgs 276/2003 che risulta, però, essere identica nel contenuto a quella attuale.

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