Rapporti di lavoro

Danno biologico, importi rivalutati dello 0,5% dal 1° luglio 2020

di Antonio Carlo Scacco

La rivalutazione annuale degli importi del danno biologico dal 1° luglio 2020 è pari allo 0,5 per cento. Lo ricorda l'Inail nella circolare 14 del 18 maggio.

Il danno biologico consiste nella lesione della integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e risarcibile indipendentemente dalla incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato. La menomazione può essere indennizzata dall'Inail con una rendita ovvero con un capitale. Nel primo caso siamo in presenza di una prestazione economica, non soggetta a imposizione, riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali per i quali sia stato accertato un grado di menomazione compreso tra il 16 e il 100 per cento. La rendita si calcola sommando alla quota base una ulteriore quota erogata in relazione al grado della menomazione, alla retribuzione, alla categoria di attività lavorativa dell'assicurato e alla sua ricollocabilità. Può essere soggetta a revisioni (conferma, aumento o diminuzione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica) entro i termini massimi previsti dalla legge (10 anni per la rendita da infortunio e 15 anni per la rendita da malattia professionale).

L'indennizzo in capitale, invece, consiste in una erogazione, non soggetta a tassazione, variabile in relazione all'età, al genere e ai gradi di menomazione (compresi tra il 6 e il 15%) e viene corrisposta in unica soluzione.

La legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015) ha disposto, con effetto dall'anno 2016 e a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, la rivalutazione degli importi del danno biologico con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, su proposta del presidente dell'Inail. Il decreto ministeriale 60 del 25 marzo 2021, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Inail, ha disposto la rivalutazione degli importi con decorrenza 1° luglio 2020. La rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020. L'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta alla precedente rivalutazione relativa al 2019. Gli importi così rivalutati saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.

L'incremento degli indennizzi di capitale si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati dal 1° luglio 2020 (il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell'evento lesivo). Il pagamento è effettuato d'ufficio (quindi non necessitano domande da parte degli interessati), unitamente alla comunicazione del provvedimento di liquidazione.

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