Rapporti di lavoro

Aziende Cigs, divieto di licenziamento a doppio canale

di Mauro Marrucci

Doppio regime del divieto di licenziamento per le aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs. Lo si ricava dall'analisi dell'articolo 40, commi 3 e 4, del decreto legge 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).

L'articolo 40, comma 3, prevede che i datori di lavoro privati indicati nell'articolo 8, comma 1, del Dl 41/2021 che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, richiedono l'intervento della Cigo o della Cigs di cui agli articoli 11 e 21 del Dlgs 148/2015, sono esonerati dal contributo addizionale (articolo 5 del Dlgs 148/2015) fino al 31 dicembre 2021. Il comma 4 dell’articolo 40 stabilisce che tali soggetti sono soggetti al divieto di licenziamento per ragioni economico-organizzative, per la sola durata del trattamento di integrazione salariale.

Analizzando la materia degli ammortizzatori emergenziali si individuano due gruppi di datori di lavoro (salvo quanto previsto per la Cisoa del settore agricolo).

Il primo riguarda le aziende soggette alla Cigo che possono fruire della cassa integrazione guadagni ordinaria emergenziale secondo l’articolo 19 del Dl 18/2020. Tra queste possono rientrare anche quelle che, ove soggette alla Cigo, hanno più di 15 dipendenti e sono quindi assoggettate anche alla Cigs. Tali aziende, se hanno in corso programmi per l'intervento Cigs possono fruire della Cigo emergenziale del Dl 18/2020 per effetto dell’articolo 20 dello stesso decreto, previa la sospensione del programma Cigs. Tutte queste aziende a prevalente indirizzo industriale [si veda il catalogo agli articoli 10 (Cigo) e 20, comma 1 (Cigs) del Dlgs 148/2015] rientrano, da ultimo, nell'articolo 8, comma 1, del Dl 41/2021 (per l’ultima tranche degli ammortizzatori emergenziali) e nell'ambito dell'articolo 40, comma 3, del Dl 73/2021 per gli strumenti classici, senza contribuzione addizionale. Sono questi gli ammortizzatori che preordinano il divieto di licenziamento del decreto Sostegni-bis.

Un secondo gruppo di datori di lavoro - non rientranti nella Cigo – è destinatario dell'assegno ordinario nell'ambito del Fis (articolo 19, comma 5, del Dl 18/2020) o dei fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del Dlgs 148/2015), o, in mancanza di altri strumenti di tutela ordinaria, della cassa integrazione guadagni in deroga (articoli 22 e 22-quater del Dl 18/2020). In tale ambito sono compresi anche i datori soggetti alla Cigs ma non alla Cigo (articolo 21, commi 2 e 3, del Dlgs 148/2015). Questi soggetti rientrano, da ultimo, nell'articolo 8, comma 2, del Dl 41/2021.

Occorre tuttavia osservare che le aziende Cigs in questione (ad esempio quelle commerciali con più di 50 dipendenti, soggette alla Cigd emergenziale e pertanto rientranti nell'ambito dell'articolo 8, comma 2, del Dl 41/2021) resterebbero coinvolte nel divieto di licenziamento integrale fino al 31 ottobre 2021. Del resto, per questi soggetti la Cigs, dal 1° luglio 2021, non risulta essere "gratuita" in quanto non annoverati nell'articolo 8, comma 1, del Dl 41/2021.

Ne deriva che, per le aziende assoggettate alla Cigs, il divieto di licenziamento opera con due modalità differenti in guisa tale che, per quelle di cui all'articolo 8, comma 2, del Dl 41/2021, esso è integrale fino a tutto il 31 ottobre 2021 e non soltanto nel corso dell'utilizzo di una causale Cigs, come previsto dall'articolo 40, commi 3 e 4, del Dl 73/2021.

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