Rapporti di lavoro

Se fa troppo caldo si può ricorrere alla cassa integrazione

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

In base agli articoli 180, 181 e 28, comma 1 del Testo unico salute e sicurezza, i rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva devono essere oggetto di analisi e valutazione connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo.

Nel richiamare tale obbligo di legge, di estrema attualità, l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la nota 4639/2021, sollecita l'attenzione dei propri uffici territoriali perché intensifichino le azioni di controlli nei settori di competenza, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione.

Per l'attività in questione, l'Inl pone l'attenzione delle disposizioni adottate, anche sull'argomento, da parte del ministero della Salute con la circolare del 18 maggio scorso, riguardante il sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, per l'anno 2021, particolarmente rilevante in relazione all'epidemia Covid-19, fornendo altresì dettagliate indicazioni nonché gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l'individuazione delle possibili misure di mitigazione (link: https://www.portaleagentifisici.it/fo microclima index.php?lg=IT). Le linee guida torneranno utili al personale dell'Inl nel corso dell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza nei settori di competenza, tenendo anche conto dell'analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente.

L'argomento, come opportunamente ricorda la nota dell'Inl, è stato affrontato e risolto, dal punto di vista previdenziale, dall'Inps con il messaggio 1856/2017 con il quale, nel dettare le linee guida per la concessione delle integrazioni guadagni ordinarie (Cigo) e, riportandosi alla circolare 139/2016, è stato chiarito che temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole, possono costituire evento che può dare titolo alla Cigo. A tal riguardo, precisa l'Inps, possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori a quella reale. Pertanto, al ricorrere di tali circostanze, possono costituire evento indennizzabile con la Cigo, temperature percepite superiori a 35° anche se quella reale, risultante dal bollettino meteo rilasciato dagli organi accreditati, è inferiore a tale valore.

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