Rapporti di lavoro

Tredici settimane di Cigs extra, esaurito il contatore ordinario

di Antonino Cannnioto e Giuseppe Maccarone

Per bilanciare la fine, a far tempo dal 1° luglio 2021, della cassa integrazione ordinaria targata Covid nel settore industriale e, parallelamente, sostenere le situazioni di difficoltà che ancora possono interessare le imprese del comparto, il decreto legge 99/2021 introduce due misure. Con la prima - a sostegno delle sole aziende operanti negli ambiti produttivi maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia - si prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore periodo di Cigo Covid (per un massimo di 17 settimane nell’arco temporale compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 (si veda l’altro articolo).

La seconda è contenuta nell’articolo 4, comma 8, del Dl 99/2021 che, inserendo l’articolo 40-bis nel Dl 73/2021, consente alle imprese industriali, comprese le edili e quelle del settore lapideo, di richiedere un trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 13 settimane da utilizzare nell’arco temporale che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, se hanno esaurito il plafond massimo di fruizione degli ammortizzatori previsto dal Dlgs 148/2015 e quindi non possono ricorrere agli ammortizzatori sociali ordinariamente previsti in costanza di rapporto di lavoro (Cigo/Cigs).

Atteso che tutta la normativa di cassa Covid - dal febbraio 2020 - non incide sul limite delle 52 settimane di Cigo nel biennio mobile previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 148/2015, i destinatari del nuovo intervento dovrebbero essere circoscritti a coloro che potrebbero aver esaurito il limite complessivo di 24/36 mesi nel quinquennio mobile stabilito dall’articolo 4 del decreto di riforma.

La nuova misura - che deroga ad alcuni pilastri del Dlgs 148/2015, quali la durata complessiva e singola dei trattamenti, e il versamento del contributo addizionale – può essere richiesta anche per far fronte a situazioni di particolare difficoltà economica rappresentate e gestite dal ministero dello Sviluppo economico.

Come sempre, in questi casi, il sostegno è garantito entro un limite di spesa definito dalla norma stessa, pari a 351 milioni per l’anno 2021. Considerato che con queste risorse devono essere coperte sia le integrazioni salariali che la relativa contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, si ritiene che la platea delle aziende interessate non debba essere di particolare consistenza (la relazione tecnica stima 120mila lavoratori beneficiari).

Sul fronte operativo, la norma non aggiunge ulteriori specificazioni. Conseguentemente, trattandosi di Cigs, si ritiene che a gestire le domande di concessione debba essere il ministero del Lavoro (piattaforma Cigs online) e che il procedimento da seguire sia quello dettato dall’articolo 25 del Dlgs 148/2015. Ovviamente, la gestione materiale della misura è affidata all’Inps che, in relazione a quanto stabilito nel decreto di concessione, provvederà a pagare direttamente il trattamento ovvero a consentire il recupero dei relativi importi anticipati dai datori di lavoro, attraverso il consolidato sistema del conguaglio contributivo.

Ricordiamo, infine, che, per il settore industriale, alle due disposizioni introdotte dal decreto 99/2021, si affiancano gli interventi previsti dall’articolo 40, commi 1 e 3 del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021); in particolare, il comma 3 prevede la possibilità, per i datori di lavoro del settore, di ricorrere - nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 - agli ordinari strumenti di integrazione salariale (Cigo-Cigs), senza obbligo di versamento del contributo addizionale, nel limite di spesa di 163,7 milioni di euro.

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