Rapporti di lavoro

Spettacolo, obbligo di certificazione della retribuzione giornaliera

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Sanzione amministrativa fino a 10.000 euro e impossibilità, per l'anno seguente, di fruire di benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie. Questo quanto rischiano, dal 1° luglio 2021, le aziende dello spettacolo che, a fine rapporto, non rilasciano a lavoratori dipendenti e autonomi una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, ovvero ne producono una non veritiera. Si tratta di una novità introdotta dall'articolo 66, comma 17, del decreto Sostegni-bis, aggiungendo alcuni commi all'articolo 1, del decreto legislativo 182/1997.

I soggetti obbligati sono i datori di lavoro e i committenti che operano nel settore dello spettacolo e che versano la contribuzione al fondo ex Enpals confluito da quasi un decennio nell'Inps. Il Dl 73/2021 prevede che la dichiarazione - da rilasciare ai prestatori - deve, in particolare, riferirsi a quanto disposto dai commi 8 e 12 dell'articolo 1 del Dlgs 182/1997. Considerato che il comma 8 rimanda - a sua volta - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, si può giungere alla conclusione che il nuovo adempimento è riferito ai lavoratori vecchi iscritti al fondo ex Enpals (alla data del 31 dicembre 1995) che svolgono una delle attività elencate ai punti da 1 a 14, dell'articolo 3, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 708/1947.

Si tratta di:
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey e animatori in strutture ricettiveconnesse all’attività turistica;
3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
6) direttori di scena e doppiaggio;
7) direttori d’orchestra e sostituti;
8) concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri.

I lavoratori interessati a ricevere la dichiarazione previdenziale sono, come già accennato, sia gli autonomi sia i dipendenti. Per questi ultimi la norma non specifica la tipologia del rapporto e quindi l'obbligo deve ritenersi valido per i contratti a tempo determinato e anche indeterminato.

L'entrata in vigore è stabilita, dal comma 18 dell'articolo 66 del Dl 73/2021, al 1° luglio 2021. Ne deriva che per tutti i rapporti sopra descritti, cessati da tale data, in assenza della consegna della certificazione previdenziale di nuova istituzione si rende possibile l'applicazione della pesante sanzione prevista dalla disposizione. Il termine preciso per il rilascio della dichiarazione non è specificato («al termine della prestazione lavorativa»), tuttavia non va dimenticato che l'articolo 3, comma 9, della legge 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Il termine può estendersi a dieci anni nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, purché questa intervenga prima del decorso del quinquennio.

La legislazione degli ultimissimi anni, talvolta, si è dimostrata un po' bizzarra e questa ne è un ulteriore prova. Non è agevole, infatti, individuare i motivi sottesi a questo nuovo adempimento. Si potrebbe ipotizzare che la misura assolva a finalità antielusive. Attraverso la certificazione, il lavoratore potrebbe avere la possibilità verificare la corrispondenza tra il compenso percepito e quanto, quindi, assoggettato a contribuzione e, in caso di disallineamento, denunciare il datore o il committente facendo così scattare la prescrizione. Tuttavia, non va dimenticato che, se si tratta di dipendenti, viene emesso un cedolino di paga con l'indicazione dell'imponibile e della retribuzione giornaliera, mentre gli autonomi rilasciamo fattura e sono loro stessi a indicare i compensi. Senza considerare che la certificazione, di per sé, non serve ad accertare se i contributi sono stati versati correttamente. Per questo un aiuto concreto deriva dalla consultazione dell'estratto conto contributivo individuale. Inoltre, c'è da chiedersi se limitare l'incombenza al solo settore dello spettacolo non leda il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della nostra carta costituzionale.

Va, altresì, evidenziata la severità del previsto sistema sanzionatorio. Come anticipato, infatti, oltre all’ammontare della sanzione, che può arrivare sino a 10.000 euro, si può andare incontro anche alla perdita, per un anno, di benefici economici e normativi (per esempio un esonero legato a un’assunzione agevolata). Visto, peraltro, che la consegna va fatta al prestatore e a nessun altro, per evitare di incorrere nella penalizzazione è opportuno che l'invio al lavoratore sia documentato.

In sede di conversione del decreto la disposizione risulta invariata e dunque resta l'assenza di un ambito temporale entro cui circoscrivere l'operatività della norma; la decorrenza non ha subito modifiche e quindi resta al 1° luglio 2021; inoltre, non si è colta l'occasione per mitigare il regime sanzionatorio - che non appare rispettoso del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell'infrazione - anche in relazione al fatto che la non veridicità della dichiarazione potrebbe derivare da un mero errore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©