Rapporti di lavoro

Domande di integrazione salariale in continuità con i trattamenti della legge di Bilancio 2021

di Antonio Carlo Scacco

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare Inps 99 dell'8 luglio 2021, ossia entro il 7 agosto 2021, i datori di lavoro:
- ai quali siano stati integralmente autorizzate le 12 settimane di integrazione salariale di cui alla legge bilancio 2021 (legge n. 178/2020)
- e che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale «Covid 19 -Dl 41/2021» per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021,

possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD.

La medesima scadenza (7 agosto 2021) trova applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO), quindi non integrative di precedenti ma domande nuove, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti precedenti (art. 1, co. 300, L. n. 178/2020), decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021.

I soggetti interessati

La legge n. 69/2021 di conversione del decreto legge 41/2021 (cd. Sostegni bis), in vigore dal 22 maggio 2021, ha modificato i termini di collocazione temporale dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'articolo 8 del decreto Sostegni.

Più in particolare la previsto la possibilità di richiedere i trattamenti previsti dal decreto Sostegni "in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti" di cui alla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 8 co. 2-bis).

Attenzione: la ratio della norma è quella di consentire un utilizzo anticipato, rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1° aprile 2021, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legge Sostegni , in modo tale da garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività aziendale. Pertanto si applica esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate (non fruite) le 12 settimane introdotte dalla legge n. 178/2020, in assenza del citato articolo 2-bis, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.

Pertanto i datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla legge n. 178/2020 e che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID 19 -DL 41/2021" per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.

E' opportuno ricordare che, per le domande presentate dalle aziende ai sensi del nuovo decreto legge 41/2021 relative a eventi decorrenti dal 1° aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020. I termini di presentazione di tali domande sono soggetti alle consuete regole: le relative istanze devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. I tattamenti di integrazione previsti dal decreto Sostegni possono essere richiesti da tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti dalla medesima normativa.

Attenzione: le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all'azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021).

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 aveva previsto ammortizzatori sociali per ulteriori 12 settimane da collocare tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO e tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD.

Il decreto legge Sostegni aveva invece previsto ulteriori 13 settimane di CIGO nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e ulteriori 28 settimane di assegno ordinario (Fondo di integrazione salariale FIS, Fondi di solidarietà bilaterali) e cassa integrazione in deroga, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

Attenzione: la circolare INPS 72/2021 aveva precisato che, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell'iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, il nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto legge Sostegni poteva essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).

Le modalità della richiesta

Mediante istanza all'INPS o ai Fondi bilaterali è possibile richiedere periodi di:- integrazione salariale ordinaria o in deroga (CIGO e CIGD) - assegno ordinario (ASO) del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Attenzione: In relazione alle domande integrative di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga è necessario valorizzare, nel campo note, il protocollo della domanda integrata.

La presentazione di domande integrative o ex novo in continuità con i trattamenti di integrazione salariale precedenti comporterà verosimilmente la necessità di intervenire sui flussi Uniemens. In proposito l'INPS si è espresso nel senso che "per la sistemazione dei flussi UniEmens già inviati dai datori di lavoro e riferiti a periodi ricompresi nelle istanze di integrazione salariale di cui trattasi, si fa riserva di fornire successive istruzioni.".

I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.

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