Rapporti di lavoro

Rischia sanzioni chi non avvisa di non avere il green pass

di Aldo Bottini

La regola introdotta dal decreto legge 127/2021, nei suoi termini generali, è ormai chiara: dal prossimo 15 ottobre, nel settore privato, così come nel pubblico, solo chi è in possesso della certificazione verde Covid-19 (il cosiddetto green pass) può accedere al luogo dove si svolge la sua attività lavorativa.

L’obbligo ha una portata molto ampia, con riferimento tanto ai luoghi quanto ai destinatari. Riguarda infatti tutti gli spazi nei quali viene svolta un’attività lavorativa: aziende, esercizi pubblici, negozi, studi professionali. E riguarda tutti indistintamente coloro che svolgono un’attività di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che regola la prestazione. Quindi non solo i dipendenti, ma anche collaboratori autonomi (partite Iva o co.co.co che siano), appaltatori, consulenti, titolari di ditte individuali, formatori e persino volontari, come espressamente dispone il decreto, che fa riferimento anche a chi lavora «sulla base di contratti esterni».

Gli unici soggetti esenti dall’obbligo di essere in possesso di green pass sono quelli esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da circolari del ministero della Salute. Resta ferma, naturalmente, la disciplina specifica già introdotta per gli operatori sanitari dal Dl 44/2021 e per le istituzioni scolastiche dal Dl 52/2021.

Le aziende dunque, piccole o grandi che siano, avranno l’onere di accertare che chiunque acceda ai propri locali per lavorare sia in possesso della certificazione verde. Se la regola generale è chiara, molti sono i dubbi e le problematiche applicative che nella pratica si prospettano, in particolare in relazione alle necessità aziendali di organizzazione e programmazione delle attività. In considerazione di ciò, il Governo è intervenuto, con il decreto legge 139/2021, per stabilire che, in caso di richiesta del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione dell’attività, i lavoratori sono tenuti a comunicare l’eventuale mancato possesso di green pass con un preavviso idoneo a soddisfare le esigenze aziendali.

Rispetto a tale (assai opportuno) intervento legislativo, si pongono due ordini di questioni. La prima riguarda il concetto di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, che legittimano la richiesta di rendere la comunicazione di eventuale mancanza di green pass. Vi rientrano certamente tutte le situazioni in cui la presenza o meno di determinati lavoratori può risultare decisiva per lo svolgimento dell’attività. Si pensi ad esempio alle trasferte di personale specializzato, al lavoro a turni (in particolare nelle produzioni a ciclo continuo), ai presidi di sicurezza e ad altre situazioni analoghe. Ma la considerazione che la gran parte delle attività produttive richiede un’adeguata programmazione impone di adottare, in questo caso, un’interpretazione estensiva del concetto di esigenze organizzative, che ricomprenda anche le normali e ordinarie necessità di programmazione del lavoro.

La seconda (e più delicata) questione attiene alle conseguenze della mancata comunicazione. Al riguardo l’espressione utilizzata dalla norma («i lavoratori sono tenuti») consente di ritenere che, ove vi sia una richiesta del datore di lavoro, la comunicazione della mancanza di green pass con il preavviso richiesto costituisca un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza si configura quindi come inadempimento, come tale sanzionabile disciplinarmente. Il divieto di conseguenze disciplinari previsto dal Dl 127/2021 riguarda infatti il possesso o meno del green pass, e non può estendersi alla violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dalla nuova norma (coerente peraltro con il generale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto), che è cosa ben diversa e che può provocare danni rilevanti all’organizzazione aziendale. Anche per questo non può rimanere privo di sanzione.

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