Rapporti di lavoro

Bonus teatro e spettacoli o credito di imposta cultura, presentazione delle domande

di Antonio Carlo Scacco

L'articolo 36-bis del decreto legge 41/2021 (cd. Sostegni) ha previsto un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali. La domanda per ottenere il predetto credito di imposta dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 15 novembre 2021.

Soggetti interessati

Il credito d'imposta cultura spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo. Il credito d'imposta cultura è commisurato alle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo (quindi comprensive delle spese sostenute per la remunerazione dei lavoratori: ballerini, attori, teatranti, personale di scena ec.), incluse le spese sostenute per la realizzazione delle predette attività mediante l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Attenzione: il credito di imposta spetta a condizione che i soggetti suddetti abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.

Importo del credito di imposta e suo utilizzo

Il credito d'imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020.

La misura effettiva del credito di imposta fruibile è tuttavia pari all'importo del credito di imposta richiesto moltiplicato richiesto per la percentuale che sarà successivamente resa nota con provvedimento direttoriale da emanare entro il 25 novembre 2021.

Tale percentuale si ottiene rapportando il limite complessivo di spesa, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Quindi la percentuale di credito di imposta accordata sarà pari al 100% di quella richiesta solo se l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta eventualmente concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra (che dovrebbe avvenire, come anticipato, entro il 25 novembre 2021).

Le regole per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta sono le seguenti:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (quindi non è ammessa la presentazione in via cartacea), pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo previsto applicando la percentuale di cui sopra, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Dello scarto la Agenzia delle entrate rilascia apposita ricevuta consultabile mediante gli appositi servizi telematici;

Attenzione: la compilazione operativa dei modelli F24 sarà oggetto di successive istruzioni

Come fare la istanza

La comunicazione per accedere al credito di imposta deve essere inoltrata alla Agenzia delle entrate in via telematica utilizzando l'apposito modello. Può presentarla direttamente il potenziale beneficiario ovvero un soggetto da questi incaricato mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area ad egli riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Attenzione: entro la data del 15 novembre 2021 è possibile presentare una comunicazione sostitutiva delle precedenti. L'ultima comunicazione annulla e sostituisce quelle precedentemente trasmesse. Entro la stessa data è possibile presentare, con le medesime modalità, la rinuncia alla richiesta del credito di imposta effettuata con precedente comunicazione

Compilazione del Modello ed aiuti di stato

Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche (l'ultima modifica è intervenuta il 28 gennaio 2021, Comunicazione C 2021/C 34/06). In particolare, per il riconoscimento del credito d'imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo.

In base all'ultima modifica l'aiuto complessivo non deve superare 1,8 milioni di euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale di tali misure rimanga al di sotto del massimale complessivo di 1,8 milioni di euro per impresa (precedentemente 800.000 euro).

A tali fini il soggetto che intende beneficiare del credito di imposta è tenuto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ben due sezioni del Modello di domanda, una prima relativa agli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, una seconda relativa agli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.12 (copertura costi fissi).

La dichiarazione distingue tra l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 che non deve superare i limiti massimi pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura e l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, che non deve superare i limiti massimi pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

E' opportuno fare particolare attenzione anche alla parte relativa alla definizione di impresa unica.

La nozione di impresa unica può essere desunta dalla normativa dettata dalle specifiche discipline europee relative agli aiuti de minimis, in particolare il regolamento (UE) n. 1407/2013, applicabile alle imprese di qualsiasi settore, salve le discipline speciali, il regolamento 1408/2013, relativo al settore agricolo, ed il regolamento 717/2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura (ai fini indicati il decreto legge 41/2021 ha reso espressamente applicabili tali normative).

Attenzione: è opportuno ricordare che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.

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