Rapporti di lavoro

Cassa integrazione a rischio per i lavoratori assunti dal 24 marzo 2021

di Manuela Baltolu

Il decreto legge n. 146/2021 (decreto fiscale) ha introdotto, all'articolo n. 11, ulteriori settimane di cassa integrazione Covid, utilizzabili nel periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, destinate ai lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del citato decreto:
-il comma n. 1, inserisce n. 13 settimane per i datori di lavoro di cui all'articolo n. 8, comma n. 2, del D.L. n. 41/2021 convertito dalla legge n. 69/2021 (aziende in ambito fis, cassa integrazione in deroga, fondi di solidarietà bilaterali);
-il comma n.2 , concede n. 9 settimane per i datori di lavoro di cui all'articolo n. 50-bis, comma n. 2, D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021 (industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15).
Il comma n. 3, primo periodo, dell'art.11 D.L.146/2021 recita: "Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato".
Ciò significa che, nel caso in cui l'azienda non abbia ancora richiesto tutte le 28 settimane di cui al D.L. 41/2021, prima di poter procedere con le 13 settimane di cui al D.L.146/2021, dovrà prima esaurire le settimane residue di cui al D.L.41/2021.
Ad esempio, un datore di lavoro che alla data del 30 settembre 2021, ha richiesto e ottenuto autorizzazione dall'Inps alla fruizione di 20 settimane da D.L.41/2021, prima di poter richiedere le 13 settimane da D.L.146/2021, dovrà "esaurire" le restanti 8 settimane da D.L.41/2021.
Orbene, in casi come questo, potrebbe verificarsi una problematica di non poco conto per i lavoratori assunti dal 24 marzo 2021: le 28 settimane previste dal D.L.41/2021 hanno validità solo per i lavoratori in forza all'entrata in vigore del medesimo decreto, ossia al 23 marzo 2021; per i lavoratori assunti successivamente non potranno, quindi, essere utilizzate né le 13 settimane previste dal D.L.146/2021, in quanto vi è obbligo di azzerare prima le 28 settimane da D.L.41/2021, né le residue settimane da D.L.41/2021, perché tali lavoratori non risultavano in forza alla data del 23 marzo 2021.
Tale problematica pare, al contrario, non riguardare i lavoratori delle aziende di cui al comma 2, art.11, D.L.146/2021; infatti, il secondo periodo del comma 3, art.11 D.L. 146/2021 afferma: "Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato"; in tal caso quindi, sarà sufficiente che il periodo autorizzato da D.L. 73/2021 sia decorso, a prescindere da quante settimane siano state autorizzate. Per queste aziende sarà quindi possibile richiedere le 9 settimane da D.L.146/2021 per tutti i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L.146/2021).
Per queste aziende parrebbe insinuarsi un altro dubbio, relativamente alla possibilità di accedere alla cassa da D.L.146/2021 qualora non abbiano alcun periodo autorizzato di cui al D.L.73/2021, anche se un'eventuale preclusione in tal senso sarebbe in contrasto con la linea fin qui seguita dal legislatore nei confronti di tali settori, evidentemente ritenuti bisognosi di sostegno.
È utile ricordare che le aziende che utilizzeranno i periodi di cassa integrazione di cui al D.L.146/2021, per tutta la durata dell'ammortizzatore stesso, saranno assoggettate al divieto di licenziamento per g.m.o. di cui agli artt. 3 e 7 della L.604/96, che comprende le procedure di cui alla L.223/91, con le note eccezioni:
-cessazione definitiva dell'attività aziendale, anche a seguito della messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
-licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
-cessazioni per effetto di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

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