Rapporti di lavoro

Green pass: è un limite che il controllo automatizzato Inps sia riservato solo alle aziende sopra 50 dipendenti

di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri

Dal 15 ottobre 2021 il controllo della validità del green pass è condizione necessaria e indispensabile della resa della prestazione, per i lavoratori. Con il Dpcm del 12 ottobre 2021, il legislatore ha delegato l’Inps allo sviluppo di un’applicazione (Greenpass50+) che, interrogando la Piattaforma nazionale ’Dgc’ (Pn-Dgc), consente di effettuare una verifica asincrona della certificazione verde mediante l’elenco dei codici fiscali dei lavoratori in forza di cui l’Istituto è già in possesso al momento dell’attivazione della procedura.
Prescindendo dal disciplinare di utilizzo del controllo della certificazione verde previsto dall’articolo 13, comma 10, lettera c) del Dpcm 17 giugno 2021, i benefici pratici connessi all’utilizzo di Greenpass50+ si sono di fatto limitati e impongono in ogni caso un controllo manuale e contestuale all’accesso dei lavoratori.

Questo è certamente un primo punto di attenzione che deve essere sottolineato prima di altre considerazioni a riguardo: la verifica del Green Pass deve essere effettuata – sia con controllo a tappeto che a campione – al momento dell’accesso sul luogo di lavoro e non a prestazione iniziata. Le necessità di analisi del dato – quindi - devono essere immediate per poter intervenire in qualsiasi caso di anomalia risultante dal controllo (dalla gestione dell’eccezione sino all’allontanamento del soggetto che non possiede i requisiti per poter condividere spazi comuni con i colleghi).

La fonte dei dati per i controlli

Questa circostanza è fondamentale nell’esposizione delle considerazioni sulla procedura perché evidenzia uno strutturale errore di valutazione di opportunità nella scelta della fonte dati essendo gli stessi limitati a quelli ottenuti dall’incrocio trai dati attinti dalla Pn-Dgc con quelli già trasmessi mediante il flusso Uniemens da ultimo disponibile, così riducendo il controllo ai lavoratori in forza al secondo mese precedente. Ma non solo, l’incoerenza del dato può persino aumentare quando l’Istituto abbia registrato un errore nella quadratura del flusso Uniemens più recente (in tal caso, la procedura elaborerà l’ultimo flusso validamente recepito dall’Istituto); alle uniche informazioni disponibili nella banca dati Uniemens e quindi ai soli lavoratori subordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi, restando esclusi dalla procedura tutti i lavoratori che a diverso titolo dovessero accedere ai luoghi di lavoro e che il datore di lavoro è tenuto comunque a verificare.

Il limite alle aziende con oltre 50 dipendenti

Inoltre, per effetto di quanto precede, la possibilità di utilizzare la funzione ’Greenpass50+’ è data ai soli datori di lavoro che assolvano al requisito dimensionale superiore a 50 lavoratori; caratteristica questa inutilmente limitante e riduttiva in quanto comporta l’esclusione dall’ambito d’applicazione della procedura di una quota percentuale preponderante di datori di lavoro e così escludendo proprio quelle aziende che gioverebbero maggiormente di un automatismo di controllo vista la più esigua percentuale di personale di staff rispetto a quella delle aziende di maggior dimensione;-la procedura non esclude automaticamente dal proprio ambito di operatività i lavoratori che risultino assenti al momento dell’effettuazione dell’attività di verifica della certificazione verde, né i lavoratori tenuti a rendere la prestazione in regime di lavoro agile. Quanto precede pare “curioso” in quanto alcuni di questi dati (tra gli altri che il datore di lavoro deve trasmettere a Enti e Istituti con assoluta tempestività pena l’applicazione di sanzioni) sono già a disposizione nelle banche dati della Pubblica amministrazione e possono essere utilmente utilizzati: ci si riferisce ad esempio alle informazioni relative ad infortunio e malattia, smartworking oltre ai congedi parentali.

L’utilizzo della procedura è caratterizzato da due diverse logiche di rilascio degli accessi: mentre quello al portale Inps avviene attraverso una logica di gestione funzionale (datore di lavoro / intermediario abilitato) il “verificatore” che accede alla funzione ’Greenpass50+’ non deve necessariamente avere prerequisiti contrattuali professionali se non la delega ma deve poi utilizzare proprie credenziali “cittadino” (SPID-CIE-CNS).Quanto precede aveva lasciato “attoniti” gestori delle risorse umane e it anche in considerazione della difficoltà di handling dei dati che solo in formato consultazione, non potevano essere facilmente utilizzati negli applicativi di gestione degli accessi, ma fortunatamente, lo scorso 15 novembre 2021, l’INPS ha reso disponibile una utility di downloading del file con cui è possibile operare con strumenti di sviluppo per ridurre i tempi di elaborazione (INPS, messaggio 15 novembre 2021, n. 3948).

La consegna del green pass al datore di lavoro

Un significativo cambiamento della gestione del controllo automatizzato è arrivato infine con la legge di conversione del Dl 52 del 22 aprile 2021, che ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di trattare i dati del Green Pass consegnati direttamente dall’interessato. In questa ipotesi il datore di lavoro potrà lecitamente profilare nell’anagrafica del dipendente / collaboratore ma anche degli altri soggetti legati da altri rapporti professionali o equiparati al lavoro subordinato la scadenza del Green Pass e così ridurre la quantità di anomalie / controlli di accesso a tutto beneficio dell’organizzazione lavorativa. Il dubbio che resta è se il Garante per la protezione dei dati personali possa considerare la certificazione uno status abilitante la prestazione e non un dato relativo alla salute dei lavoratori, evolvendo quindi la ratio del considerandum 48 del Regolamento Ue 14 giugno 2021, n. 2021/953.

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