Rapporti di lavoro

Rider (e non solo): dai datori una comunicazione ad hoc

Da notificare al ministero con un modello specifico l’impiego di autonomi. Invio entro il ventesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto

di Stefano Rossi

Comunicazioni obbligatorie più articolate, dopo l’introduzione dell’adempimento ad hoc per i committenti che usano il lavoro autonomo tramite piattaforme digitali.

Dal 14 aprile 2022, infatti, i committenti che intendono utilizzare lavoratori tramite piattaforme digitali devono inviare, entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, il modello Uni-piattaforma tramite l’applicativo Servizi Lavoro del ministero del Lavoro (articolo 27, comma 2-decies, del Dl 152/2021, convertito dalla legge 233/2021).

Il Decreto del ministero del Lavoro n. 31 del 23 febbraio 2022 ha definito gli standard e le regole per trasmettere il modello telematico.

L’obbligo delle comunicazioni telematiche del lavoro mediante piattaforme digitali è stato introdotto integrando l’articolo 9-bis del Dl 510/1996, sulla trasmissione preventiva di instaurazione dei rapporti di lavoro. Ai rapporti di tipo subordinato e alle collaborazioni coordinate e continuative, anche se intermediate da piattaforme digitali, continua ad applicarsi la comunicazione preventiva.

Il nuovo obbligo di comunicazione “dilazionata”, entro il 20 del mese successivo all’inizio della prestazione, si riferisce al lavoro autonomo, anche occasionale (sostituendo, in quest’ultimo caso, la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’articolo 13 del Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021).

Il lavoro autonomo intermediato da piattaforma digitale rappresenta, perciò un’eccezione alla regola generale. La finalità è quella di tracciare i rapporti di lavoro rendendo più certe le tutele per i lavoratori impiegati tramite le piattaforme digitali. Lo scopo è anche quello di monitorare l’uso delle prestazioni nel mercato del lavoro, probabilmente anche per futuri interventi del legislatore.

Il Dm del 23 febbraio fornisce una definizione di piattaforma di lavoro digitale, intesa come insieme di programmi e procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro.

Il lavoro intermediato da una piattaforma digitale, invece, è la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione. Il decreto si riferisce dunque non solo alla disciplina dei rider introdotta dal Dl 101/2019 ma a tutte le prestazioni di lavoro autonome rese attraverso le piattaforme digitali. la stessa normativa sui ciclo-fattorini (il Capo V-bis del Dlgs 81/2015), distingue i collaboratori etero-organizzati o i collaboratori coordinati e continuativi dai lavoratori autonomi.

Il Dm del 23 febbraio (articolo 3, comma 4) precisa appunto che resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa. Il committente della prestazione autonoma, invece, entro il ventesimo giorno del mese successivo all’inizio della prestazione dovrà inviare una comunicazione con il modello Uni-piattaforma. Con le stesse modalità sono comunicati anche i rapporti di lavoro stipulati contestualmente con due o più lavoratori. La comunicazione ha effetto nei confronti dell’Ispettorato, dell’Inps, dell’Inail, delle Regioni e nel caso di lavoratore straniero anche del ministero dell’Interno.

Oltre ai dati delle parti contrattuali, il modello dovrà indicare la data di inizio e fine rapporto, la durata presunta della prestazione (in ore), il tipo di contratto, il luogo di lavoro e il compenso pattuito. La comunicazione di avvio delle prestazioni di lavoro tramite piattaforma digitale non può essere annullata né rettificata.

I referenti aziendali e i soggetti abilitati, per poter inviare il modello Uni-piattaforma, devono registrare rispettivamente le aziende o lo studio professionale o l’impresa capogruppo, secondo le regole del portale Servizi Lavoro. Sono abilitati i consulenti del lavoro, gli avvocati e i procuratori, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, le associazioni di categoria, i consorzi e i gruppi di impresa, i periti agrari e agrotecnici.

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