Rapporti di lavoro

Indennità minima di 300 euro e limiti al numero di stagisti: le linee guida in vigore oggi

Sino all’emanazione delle nuove linee guida sui tirocini extracurriculari previste dalla legge di Bilancio 2021, restano in vigore le linee guida del 2017 e le regolamentazioni previste delle singole Regioni.

di Stefano Rossi

Revisione della disciplina dei tirocini extracurriculari, riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa. Sono alcuni dei criteri che dovranno essere alla base delle nuove linee guida, previste entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (30 giugno).

Sino alla loro emanazione restano in vigore le regole fissate nelle linee guida del 2017 e nelle regolamentazioni delle singole Regioni.

La durata

In particolare, il tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, con l’unica eccezione per i tirocini promossi nei confronti dei soggetti disabili e svantaggiati per i quali la durata potrà arrivare a 24 mesi. La durata minima invece non potrà essere inferiore a due mesi, salvo che si tratti di tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata sarà di un mese.

Le condizioni

Nel piano formativo dovrà essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto a osservare in conformità comunque al Ccnl del soggetto ospitante. Le linee guida del 2017 prevedono anche precisi obblighi nei confronti del soggetto ospitante: il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle assunzioni obbligatorie dei disabili; non avere procedure in corso di Cig straordinaria o in deroga, salvo diverso accordo sindacale; non avere in corso procedure concorsuali; non aver nei 12 mesi precedenti attivato procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi o per fine appalto o risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro al termine del periodo formativo. Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi 2 anni precedenti all’attivazione del tirocinio.

I limiti al numero di tirocinanti

Sui limiti numerici, invece, è necessario rispettare i regolamenti regionali considerando, comunque, la possibilità di attivare un tirocinio nelle unità produttive con non più di 5 dipendenti; 2 tirocini per aziende con dipendenti da 6 a 20; 10% se il numero dei dipendenti nell’unità produttiva è superiore a 20. Dai limiti numerici sono invece esclusi i tirocini a favore di disabili e svantaggiati.

Assicurazione e indennità

Deve essere garantita al tirocinante un’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. L’indennità da corrispondere non dovrà essere inferiore a 300 euro mensili. Le singole Regioni tuttavia potranno prevedere somme maggiori.

La trasformazione del tirocinio

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 8/2018 afferma che se il personale ispettivo riscontra la violazione delle disposizioni regionali o la mancanza dei requisiti tipici del tirocinio, dovrà procedere a riqualificarlo in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato e a tempo pieno.

L’Ispettorato individua perciò una lunga serie di violazioni della normativa regionale che possono produrre come conseguenza la trasformazione del tirocinio: lo svolgimento di attività elementari e ripetitive che non necessitano di un periodo formativo, il tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche regionali, il tirocinio di durata inferiore a quella stabilita dalla legge regionale, il soggetto promotore non possiede i requisiti richiesti dalla legge regionale, l’assenza totale di convenzione o del piano formativo individuale, la coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante, il tirocinio per sostituire lavoratori in malattia, in maternità o in ferie, l’esistenza del solo tirocinante che svolge l’attività d’impresa (ad esempio l’unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio), il tirocinante ha già avuto negli ultimi due anni un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, lo svolgimento di precedenti tirocini, l’attivazione di tirocini oltre il numero massimo consentito dalla legge, lo svolgimento di un tirocinio per un numero di ore oltre il 50% rispetto a quello stabilito dal piano formativo individuale, l’esercizio di una attività lavorativa difforme rispetto a quella prevista dal piano, la corresponsione di somme ulteriori e non episodiche rispetto a quelle previste dal piano.

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