Rapporti di lavoro

Modalità di calcolo della copertura previdenziale del contributo forfettario per emersione del lavoro irregolare

di Emanuela Molteni

Con decreto interministeriale 7 luglio 2020, il ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno e il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, aveva determinato la misura del contributo forfettario previsto dall'articolo 103, comma 7, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) dovuto dai datori di lavoro per le somme a titolo retributivo, contributivo e fiscale relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto di emersione.

L'Inps, con la circolare 72/2022 del 21 giugno, fornisce precisazioni riguardo alla quota (pari a un terzo del totale) del contributo destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore, nonché informazioni circa la possibilità di rimborso del contributo stesso qualora sia stato versato in eccesso.

L'istituto precisa che per i dipendenti del settore privato (a esclusione di quello domestico) il valore dell'imponibile figurativo ai fini previdenziali da accreditare è determinato applicando all'importo del contributo forfettario mensile versato (100 euro/mese) un'aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell'assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti che della contribuzione minore (quali Aspi, ex Cuaf, Fondo di garanzia Tfr, assicurazioni economiche di malattia e maternità). Pertanto, per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfettaria che sarà valorizzata sull'estratto conto del lavoratore sarà pari 264,06 euro per ogni mese o frazione di mese (l'aliquota contributiva media come sopra determinata è pari al 37,87%).

In ogni caso, per tale fattispecie, il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate a fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto tra retribuzione forfettaria e minimale di retribuzione settimanale stabilito per legge. Resta fermo che il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione stabilito annualmente.

Per gli operai agricoli, tenuto conto che l'aliquota contributiva media è pari al 31,593%, la retribuzione forfettaria sarà pari a 316,53 mensili. Per questa categoria, nel conto assicurativo verranno valorizzati, nei mesi corrispondenti al pagamento del contributo, il numero delle giornate corrispondenti al rapporto tra retribuzione forfettaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito dal legislatore per tale settore.

Per il lavoro domestico, invece, la parte di contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative viene attribuita per i mesi di versamento applicando la contribuzione della 4° fascia contributiva (1,04 euro per i rapporti di lavoro superiori alle 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l'accredito di due settimane per mese; l'importo così determinato è pari a 261 euro.

Da ultimo, nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto a versare il contributo forfettario in eccedenza rispetto alle mensilità previste dal quadro normativo, l'Inps provvederà alla restituzione delle quote di propria competenza sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze che in caso di esito di inammissibilità, archiviazione, rigetto o mancata presentazione della stessa.

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