Rapporti di lavoro

Cigo per temperature elevate, da chiarire chi può decidere di sospendere l’attività

di Mario Gallo

L'incessante ondata di calore che, specie in queste ultime settimane, sta attanagliando tutte le regioni italiane, sta facendo emergere sempre più sia il rischio di danni, anche gravi, alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori, sia quello di possibili incidenti provocati dell'eccessivo stress termico, specie nei lavori all'aperto e non solo; per questo motivo, Inps e Inal con il comunicato stampa congiunto del 26 luglio, hanno diramato una serie d'istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l'accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria (Cigo) a fronte di sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovuta a temperature elevate, a cui ora fa seguito il nuovo messaggio 2999/2022.

La causale eventi meteo per temperature elevate

In primo luogo, viene ricordato che è invocabile dall'azienda interessata la causale "eventi meteo" per temperature elevate quando queste sono superiori a 35° centigradi (si veda la circolare 139/2016).

Tuttavia, anche temperature inferiori possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale, evidentemente perché comunque può sussistere il rischio calore.

Le precisazioni sulle temperature percepite

Molto opportunamente nel messaggio 2999/2022, è stato richiamato il messaggio 1856/2017, in cui è stato chiarito che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda di Cigo, qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma «anche quella c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale».

E, rispetto al comunicato stampa, nel messaggio 2999/2022 l’istituto previdenziale ha precisato che tale situazione si determina, ad esempio, nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale.

Insomma, rispetto a quanto riportato nei bollettini meteo occorre tenere conto anche di questo ulteriore parametro, perché, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Valutazione della tipologia di lavorazione svolta

In riferimento a tali elementi, l'Inps ricorda ancora che, ovviamente, anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono, comunque, un elemento di rilievo per valutare positivamente l'integrabilità della citata causale per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi; diversi sono gli esempi che sono richiamati e, invero, già noti (i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni) con l'importante puntualizzazione che, ai fini dal riconoscimento del beneficio dell'integrazione, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso purché sussistano determinate condizioni (non possono beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro).

Elementi da riportare nella domanda e nella relazione tecnica

Nel messaggio 2999/2022, l'Inps ha ricordato che nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica, il datore di lavoro deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all'eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione.

Importante è anche la puntualizzazione che la Cigo per la citata causale è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori».

Francamente non appare chiaro l'uso del termine "responsabile della sicurezza"; forse l'istituto intende il Rspp, ma sarebbe opportuno che ciò venga chiarito.E, in questo caso, il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda l'attestazione del "responsabile della sicurezza dell'azienda" (ove manchi, l'istituto attuerà un supplemento d'istruttoria); non sarà, invece, necessaria l'acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell'attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

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