Rapporti di lavoro

Licenziamenti collettivi nei gruppi: selezione estesa a tutte le società

I criteri di scelta della legge 223/1991 vanno riferiti alla totalità dei dipendenti. Centro unico di imputazione ammesso anche senza l’uso promiscuo dei lavoratori

di Giulia Basso e Valentina Pomares

Ove sussista un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro, è illegittimo il licenziamento comminato dal datore nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo senza tenere in considerazione, al momento dell’applicazione dei criteri di scelta, l’intera platea di lavoratori del gruppo societario. È il principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 13207 del 27 aprile 2022 (si veda Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2022).

Il centro unico di imputazione

Il centro unico di imputazione del rapporto di lavoro ha una matrice di natura giurisprudenziale che viene a configurarsi ogni qualvolta ricorrano i seguenti presupposti: unicità della struttura organizzativa e produttiva, integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e correlativo interesse comune, coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo e, infine, utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese.

L’onere della prova sulla ricorrenza dei requisiti citati è a carico del lavoratore, che potrà provarne la sussistenza tramite rilievi formali e documentali, oltre che attraverso il riscontro del suo concreto atteggiarsi tra le varie società del gruppo e i relativi dipendenti.

La coesistenza dei requisiti

Quanto alla necessaria coesistenza di tali requisiti al fine della configurazione del centro unico di imputazione, la giurisprudenza sul tema risulta divisa.

L’orientamento maggioritario, ritiene che, per il riconoscimento di tale centro unico, sia necessaria la contemporanea sussistenza di ciascun requisito, essendo fondamentale anche la sussistenza di un’utilizzazione condivisa da parte delle varie società del gruppo dell’attività lavorativa del dipendente.

Dall’altra parte invece, l’orientamento più recente - come nel caso della sentenza 13207 del 27 aprile 2022, e come evidenziato in precedenza anche dalla pronuncia della Cassazione 12527 del 2019 - ha ritenuto sussistente un centro unico di imputazione anche in mancanza di un uso promiscuo delle prestazioni del lavoratore in favore delle società collegate, statuendo così, implicitamente, la natura non essenziale del quarto dei requisiti menzionati.

La violazione dei criteri di scelta

L’individuazione di un centro unico di imputazione si ripercuote considerevolmente in materia di licenziamenti collettivi, sia con riferimento all’accertamento dei requisiti dimensionali per l’avvio della procedura, sia con riferimento all’applicazione dei criteri di scelta, in quanto, in base a questo principio, dovrebbe essere presa in considerazione l’intera platea dei lavoratori del gruppo societario. Di conseguenza, nel caso in cui il datore di lavoro, nell’applicare i criteri di scelta tenga conto solo dei lavoratori facenti parte di una delle società del gruppo, si integrerà una vera e propria violazione di tali criteri, con conseguente illegittimità dei licenziamenti intimati e differenti conseguenze sul piano sanzionatorio a seconda che i lavoratori coinvolti siano stati assunti prima o dopo il 7 marzo 2015.

Nel caso di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, il datore di lavoro sarà condannato alla reintegrazione del lavoratore oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata in un massimo di 12 mensilità calcolate in base all’ultima retribuzione globale di fatto, o in alternativa, su richiesta del lavoratore di un’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a un massimo di 15 mensilità. Qualora invece l’impugnativa del licenziamento pervenisse da parte di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere a questi ultimi una indennità, determinata dal giudice, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.

Pertanto le imprese appartenenti a uno stesso gruppo dovranno porre sempre maggiore attenzione alla struttura e alla veste giuridica da utilizzare al momento dell’instaurazione di rapporti economici e giuridici all’interno del gruppo, evitando di usare impropriamente lavoratori che non siano formalmente alle proprie dipendenze, per non incappare nei rischi sopra menzionati.

Uno strumento che viene utilizzato nelle multinazionali per giustificare la prestazione di lavoro all’interno del gruppo è l’appalto di servizi. Tale strumento consente alle società del gruppo di ridurre il rischio di vedersi qualificata come un unico imprenditore e, se utilizzato correttamente, di eventualmente giustificare anche l’utilizzo “promiscuo” di lavoratori, rafforzando la posizione dell’azienda in caso di contenzioso.

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