Permessi del lavoratore con più cariche sindacali
I permessi sindacali sono retribuiti fino ad un massimo di 56 ore all'anno per ciascun lavoratore nominato e fruibili a giornate intere oppure a gruppi di 4 ore. Il numero delle nomine per ciascuna organizzazione sindacale è definito in percentuale rispetto al numero degli iscritti all’organizzazione sindacale stessa (vedere la tabella 7 dell’articolo 63-bis del CCNL Gomma/Plastica). A tale riguardo si prendono in considerazione i dati associativi in possesso dell'azienda relativi alle deleghe per la trattenuta dei contributi sindacali (ossia i lavoratori iscritti) presenti nell'unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente e la fascia dimensionale della unità aziendale medesima. E’ inoltre prevista la applicazione di un minimo garantito. Ad esempio se in una azienda con fascia dimensionale fino a 300 dipendenti vi sono 11 iscritti ad una determinata sigla sindacale, il numero di nomine consentito è pari al 10% degli iscritti, ossia 1,1. Per la regola della applicazione del minimo garantito il numero delle nomine di arrotonda a 2 con applicazione del monte ore globale pari a 56. Il monte annuo di permessi retribuiti per i RLS, variabile a seconda della dimensione aziendale, non si somma al precedente. Sono poi previsti altri permessi per il diritto allo studio, permessi per lavoratori studenti e congedi formativi che sono fruibili alle condizioni previsti dal contratto (da non confondere con le riduzioni orario). Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei lavoratori i dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale (ivi inclusa la formazione sindacale), in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
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