L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Permessi del lavoratore con più cariche sindacali

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un'azienda che applica CCNL Gomma Plastica ha 4 dipendenti eletti come rappresentanti sindacali, di cui due appartenenti a sigle e due senza sigla. Uno dei rappresentanti con sigla è parte del direttivo del sindacato a livello regionale e riveste anche la carica di RLS. Si chiede quante ore di permesso spettino al lavoratore con più cariche, come siano suddivise tra le cariche e in particolare se le ore fruite per partecipare ad un corso di formazione all'interno del sindacato di 32 ore siano da considerarsi spettanti di diritto come extra oppure debbano far parte delle 96 ore che sembrano risultare da CCNL.

I permessi sindacali sono retribuiti fino ad un massimo di 56 ore all'anno per ciascun lavoratore nominato e fruibili a giornate intere oppure a gruppi di 4 ore. Il numero delle nomine per ciascuna organizzazione sindacale è definito in percentuale rispetto al numero degli iscritti all’organizzazione sindacale stessa (vedere la tabella 7 dell’articolo 63-bis del CCNL Gomma/Plastica). A tale riguardo si prendono in considerazione i dati associativi in possesso dell'azienda relativi alle deleghe per la trattenuta dei contributi sindacali (ossia i lavoratori iscritti) presenti nell'unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente e la fascia dimensionale della unità aziendale medesima. E’ inoltre prevista la applicazione di un minimo garantito. Ad esempio se in una azienda con fascia dimensionale fino a 300 dipendenti vi sono 11 iscritti ad una determinata sigla sindacale, il numero di nomine consentito è pari al 10% degli iscritti, ossia 1,1. Per la regola della applicazione del minimo garantito il numero delle nomine di arrotonda a 2 con applicazione del monte ore globale pari a 56. Il monte annuo di permessi retribuiti per i RLS, variabile a seconda della dimensione aziendale, non si somma al precedente. Sono poi previsti altri permessi per il diritto allo studio, permessi per lavoratori studenti e congedi formativi che sono fruibili alle condizioni previsti dal contratto (da non confondere con le riduzioni orario). Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei lavoratori i dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale (ivi inclusa la formazione sindacale), in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

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