Proroga dei contratti a termine
L’art. 8, D.L. n. 104/2020 consente, in deroga all'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015. Di conseguenza, è consentita nel periodo dall’entrata in vigore del Decreto Agosto (15.08.2020) e fino al 31.12.2020 di rinnovare un contratto a termine anche senza il rispetto dei periodi cuscinetto di cui all’art. 21, co. 2, e della causale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015. Continuerà anche ad applicarsi la disciplina ordinaria, sempre del citato art. 21, la quale prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
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