L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Badante presenza notturna

di Noviello Alessia

La domanda

Nel caso di assunzione di una badante per la sola presenza notturna si chiede se la stessa vada gestita, in generale, come una badante convivente. Conseguentemente, l'indennità di vitto e alloggio, va corrisposta? Inoltre vorrei sapere se in questo caso la badante può usufruire del giorno di riposo al sabato anziché la domenica (su sua richiesta) e se tale variazione comporta una maggiorazione retributiva.

Per il personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna è previsto uno specifico inquadramento con una corrispondente retribuzione indicata nella Tabella E allegata al Contratto Lavoratori domestici, qualora, la durata della presenza sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00. Nel caso di contratto stipulato con personale non infermieristico per prestazioni discontinue assistenziali di attesa notturna a favore di soggetti autosufficienti, per cui la collocazione della prestazione sia interamente ricompresa tra le 20 e le 8, il datore di lavoro deve garantire la prima colazione, la cena e un'idonea sistemazione per la notte. Il riposo settimanale, sia per i lavoratori conviventi, che per i lavoratori non conviventi, deve essere goduto la domenica. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. Il contratto prevede espressamente che solo nel caso in cui il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata, in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione a quanto affermato al punto precedente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©