Welfare aziendale, corsi di ginnastica
In riferimento ai corsi di ginnastica per i figli dei dipendenti si rileva quanto segue: la lett. f-bis) dell'art. 51, c. 2, TUIR, nella nuova formulazione, dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”. Pertanto, se i citati corsi siano erogati direttamente dalla struttura scolastica nell'ambito dei servizi di “educazione e istruzione”, gli stessi possono essere oggetto di rimborso da parte del datore di lavoro, con le esenzioni fiscali previste dal TUIR. Viceversa, i citati corsi ricadrebbero nella lett. f) dell'art. 51, c. 2, e, di conseguenza, ai fini delle agevolazioni fiscali, i relativi costi devono essere sostenuti direttamente dal datore di lavoro. Anche i voucher viaggi rientrano nella disciplina dell'art. 51, c. 2, lett. f), in base al quale “non concorre a formare reddito di lavoro dipendente l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al c. 1 dell'art. 100 (ossia: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e culto)”.
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