L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Welfare aziendale, corsi di ginnastica

di Rozza Alberto

La domanda

Un'azienda con due dipendenti vorrebbe introdurre un sistema di welfare al di fuori delle piattaforme pre costituite riconoscendo un importo massimo di esenzione per aluni servizi. In particolare, vorrebbero riconoscere il rimborso del costo di corsi di ginnastica per i figli dei dipendenti e il rimborso di viaggi presso un'agenzia di fiducia dei lavoratori. Si chiede se sia possibile la modalità di rimborso o se sia prevista la modalità di pagamento diretto da parte dell'azienda.

In riferimento ai corsi di ginnastica per i figli dei dipendenti si rileva quanto segue: la lett. f-bis) dell'art. 51, c. 2, TUIR, nella nuova formulazione, dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”. Pertanto, se i citati corsi siano erogati direttamente dalla struttura scolastica nell'ambito dei servizi di “educazione e istruzione”, gli stessi possono essere oggetto di rimborso da parte del datore di lavoro, con le esenzioni fiscali previste dal TUIR. Viceversa, i citati corsi ricadrebbero nella lett. f) dell'art. 51, c. 2, e, di conseguenza, ai fini delle agevolazioni fiscali, i relativi costi devono essere sostenuti direttamente dal datore di lavoro. Anche i voucher viaggi rientrano nella disciplina dell'art. 51, c. 2, lett. f), in base al quale “non concorre a formare reddito di lavoro dipendente l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al c. 1 dell'art. 100 (ossia: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e culto)”.

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