di Salvatore Servidio

La domanda

Ad un collaboratore abbiamo erogato un trattamento di fine mandato nel 2021, applicando l'aliquota a titolo di acconto. Considerando che negli anni 2020 e 2019 il collaboratore non ha percepito alcun reddito, quale sarà l'aliquota che applicherà in via definitiva l'agenzia delle entrate allorquando ricalcolerà la tassazione del tfm?

Il Trattamento di fine mandato (TFM) non ha una specifica regolamentazione legislativa né per quanto riguarda la normativa civilistica né per quanto riguarda la normativa fiscale. In linea generale, in campo fiscale, le indennità percepite per la cessazione di rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CoCoCo), sono soggetti a Tassazione Separata IRPEF se il diritto all'indennità risulta da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto (art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR). La tassazione separata, tuttavia, non opera per l'intero ammontare dell'indennità riconosciuta all'amministratore, ma soltanto fino a quanto lo stesso sia ricompreso entro i limiti previsti dall'art. 24, comma 31, del D.L. n. 201/2011 (legge n. 214/2011). Ne consegue che il TFM riconosciuto agli amministratori ex art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR (v. di recente Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 292/2021): - è soggetto a tassazione separata fino all'importo complessivo di un milione di euro, sempreché l'indennità risulti da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto; - è soggetto a tassazione ordinaria IRPEF per l'importo eccedente il milione di euro (soggetto a tassazione separata), anche se l'indennità risulta da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto. Infatti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett c), TUIR, sono soggette a tassazione separata le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 53 (ora art. 50, comma 1, lett. c-bis), se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; Ai sensi dell'art. 21, comma 5, TUIR, per i redditi indicati alle lett. c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 17 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio. La Circolare n. 67/2001, nel paragrado dedicato al “Trattamento fiscale delle indennità di fine mandato”, afferma che l'art. 34, comma 2, della legge 342/2000 ha stabilito, tramite la modifica dell'art. 24 del D.P.R. n. 600/1973, che sulla parte imponibile delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lett. c) dell'art. 16 (ora art. 17) del TUIR, debba essere operata dal sostituto d'imposta una ritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento. La nuova norma non ha modificato le altre disposizioni contenute in particolare negli artt. 16 (ora art. 17) e 18 (ora art. 21) del TUIR. Pertanto in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 16 per le indennità in esame gli uffici provvederanno alla determinazione dell'imposta definitivamente dovuta con le modalità stabilite dall'art. 18 (ora art. 21) del TUIR ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole al contribuente. Si precisa che per i redditi in commento l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio. In sintesi, in base all'art. 21, comma 1, TUIR, la procedura per calcolare l'imposta da applicare sul TFM è la seguente: 1) sommare i redditi dei due anni precedenti alla erogazione del TFM; Esempio: reddito anno 2018 euro 15.000, reddito anno 2017 euro 17.000 e TFM euro 5.000. Il reddito medio è dato da euro 15.000 + 17.000 = 32.000. 2) dividere per 2 l'importo; Esempio: reddito medio, euro 32.000 / 2 = euro 16.000. 3) calcolare le imposte come se fossero assoggettare agli scaglioni irpef ordinari; Esempio: le aliquote irpef sono del 23% fino a euro 15.000 e aliquota del 27% fino al 28.000. Da questo nasce che l'imposta è la seguente, euro 15.000 x 23% + 1.000 x 27% = euro 3.720. 4) calcolare l'incidenza percentuale delle imposte sul reddito medio precedentemente individuato; Esempio: calcoliamo l'incidenza percentuale delle imposta media sul reddito medio, euro 3.720 / 16.000 x 100 = 23,25%. 5) utilizzare la medesima aliquota per calcolare le imposte sul compenso del TFM (senza aggiungere nessun altro reddito percepito durante l'anno); Esempio: TFM euro 5.000 x 23,25% = 1.162,50. Queste sono le imposte che l'amministratore verserà per il TFM. Questo anche se durante l'anno avesse ricevuto altri redditi come amministratore, ecc.

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