L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamento e utilizzo cig covid

La domanda

Si chiede se è possibile nella situazione che di seguito si andrà a evidenziare, procedere a n. 3 licenziamenti per gmo, di dipendenti impiegati su Azienda commerciale, con utilizzo di FIS. Alla data del 31/10/2021, la società, avrà fatto uso di n. 20 settimane di quelle previste dal DL 41/2021, con un residuo quindi di 8 settimane. Inoltre il dl 146/2021 , ha introdotto nuove 13 settimane , da utilizzarsi fino al 31/12/2021, specificando che durante la fruizione dello strumento non è possibile licenziare. Sarà possibile quindi, vista la situazione rappresentata, procedere al licenziamento per gmo? oppure sarà necessario attendere il 31/12/2021 o l'utilizzo per intero di tutti gli strumenti emergenziali messi a disposizione?

L'articolo 8 comma 2 del Decreto Legge 41/2021(c.d. Sostegni) ha introdotto una speciale causale di attivazione di Cassa integrazione in deroga per le imprese che abbiano avuto necessità di ridurre o sospendere le attività lavorative a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le imprese interessate hanno dunque potuto accedere ad un trattamento d'integrazione salariale pari a 28 settimane da usufruire tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021. Il successivo comma 10 ha introdotto successivamente il divieto di attivazione di procedure di licenziamento collettivo ai sensi della Legge n.223/1991 ed un generico divieto, prescindendo dal requisito dimensionale dell'imprese, di provvedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 Legge 604/1996 fino al 31/10/2021. Il Divieto di licenziamento introdotto dal legislatore opera in modo auto autonomo rispetto alla fruizione della speciale cassa integrazione prevista dal Decreto Ristori, ne consegue quindi che l'azienda potrà procedere con i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo solo dal primo novembre 2021, precidendo dal numero di settimane di cassa Covid effettivamente utilizzate ( 20 in luogo delle 28 previste nell'esempio proposto). Il recente Decreto 146/2021 con l'articolo 11 ha introdotto un successivo periodo di Cassa in deroga Covid di 13 settimane da usufruire nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021. Il successivo comma 7 dispone poi il rinnovato divieto di procedere con licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo, ma limitatamente al periodo pari alla durata della fruizione dello speciale trattamento d'integrazione salariale. Ne consegue quindi che in caso di ricorso alle ulteriori 13 settimane di Cassa Covid, il divieto di licenziare sarà circoscritto al periodo di fruizione effettivo delle settimane previste, il quale non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 2021. In conclusione, nell'ipotesi in cui l'azienda non intenda avvalersi delle ulteriori 13 settimane previste dal Decreto 146/2021 potrà procedere ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dal 1° novembre 2021, diversamente, tale opzione sarà esercitabile al termine dell'effettiva fruizione del trattamento d'integrazione prevista dal D.L. 146/2021 ( si veda Art.7 secondo periodo).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©