Malattia e licenziamento
A quanto sembra di capire dal quesito la contestazione è riferita a una mancanza della lavoratrice ancora prima dell'assenza per malattia e anche il licenziamento non appare collegato alla malattia. L'articolo 1, co. 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dispone che il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Di conseguenza, nel caso descritto nel quesito non spetterà la malattia se è un licenziamento per giusta causa. Diversamente e nel caso di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, si ritiene che sia dovuta la relativa indennità.
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