L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Risoluzione consensuale rapporto di lavoro

di Gianfranco Nobis

La domanda

Vorremmo sapere con precisione se, la risoluzione consensuale in sede protetta (Ispettorato) comporta comunque il versamento del contributo di licenziamento e dà diritto alla Naspi?

Il comma 35 dell'articolo 2 della Legge n.92/2012 ha introdotto all'interno del nostro ordinamento il contributo di licenziamento (cd ticket) destinato all'incremento del finanziamento della prestazione di NASPI (Decreto Legislativo n.22/2015). La struttura normativa attuale richiede dunque il versamento di un contributo a carico del datore di lavoro pari al 41% del massimale mensile di NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che danno diritto alla NASPI. L'INPS ha disciplinato le modalità applicative del contributo attraverso le Circolari 40/2020 e 137/2021. Stando alle indicazioni fornite dall'Istituto la risoluzione consensuale, anche se intervenuta nell'ambito di una sede protetta, non richiede il versamento del contributo di licenziamento, ciò in quanto tale tipologia di cessazione non consente al lavoratore di poter richiedere il trattamento di Naspi. Esistono tuttavia dei casi specifici per cui, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene in sede protetta sia comunque dovuto il contributo; ne costituisce un esempio la risoluzione consensuale avvenuta ai sensi dell'articolo 7 Legge 604/1944 ( procedura di conciliazione in ITL a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

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